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Il primo sequestro di un sito web dopo la legge 62/01
by saigon Thursday, May. 05, 2005 at 5:07 PM mail:

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SEZIONE INDAGINI E UDIENZE PRELIMINARI ORDINANZA (art. 321 c.p.p.)

 

Il primo sequestro di un sito web dopo la legge 62/01

Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Latina,
Ordinanza 7 giugno 2001

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE INDAGINI E UDIENZE PRELIMINARI

ORDINANZA
(art. 321 c.p.p.)

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

letti gli atti del proc. n.° ……………. R.G. a carico della persona indicata in dispositivo, ind. del reato p. e p. dall'art. 403 c.p. quale titolare del dominio internet denominato WWW………...COM e gestore del relativo sito vilipendeva le persone che professano la religione cattolica e i ministri del culto cattolico pubblicando sul detto sito le immagini del Sommo Pontefice, del beato Francesco Forgione detto "Padre Pio" nonché di altri ministri del culto cattolico raffigurati in disegno o in fotomontaggio in modo mostruoso con corpo di animale e testa di uomo ovvero mentre subivano sodomizzazioni e altri atti sessuali o osceni, quali la fuoriuscita di un pene dalle stimmate o l'esclamazione da parte del Cristo della frase "porco io", ovvero mediante l'indicazione del predetto beato "Padre Pio" e dei suoi devoti come rispettivamente "frate più ignorante della storia" e "adoratori altrettanto ignoranti";
letta l'istanza di emissione del decreto di sequestro presentata dal pubblico ministero in relazione a un sito internet DENOMINATO WWW…………..COM gestito dall'indagato con l'ausilio dell'internet provider ……………. come descritto nella richiesta del pubblico ministero;
considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 321 c.p.p.;
ritenuto che vi sono gravi indizi di reato per i fatti contestati, di recente commissione, costituiti dai rilievi della polizia giudiziaria che ha acquisito le copie a stampa e su CD-ROM delle immagini e degli scritti pubblicati sul sito secondo quanto indicato in epigrafe e desumibile dalla richiesta del pubblico ministero e dagli atti e che gli elementi a discarico sono assenti;
considerato che le immagini e le espressioni utilizzate sono volte palesemente a tenere a vile chi professa la religione cattolica e i ministri del suo culto, oggetto di atti sessuali, osceni e di scherno, senza che possa essere invocato l'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, in quanto i modi usati si sostanziano in una mera, gratuita e volgare aggressione visiva e scritta a quanti professano il culto cattolico, senza alcun utile apporto critico o revisionista ma con uno sterile spirito offensivo;
ritenuto che, quanto alla competenza per territorio, si deve ritenere che il reato sia commesso dove viene in essere il vilipendio, ossia in Latina, luogo di immissione dei dati da parte del gestore del sito e titolare del dominio internet, essendo irrilevante il luogo concreto di percezione, potenzialmente esteso qualsiasi punto della superficie terrestre dal quale è possibile collegarsi in rete;
rilevato che, anche in caso di incertezza sul luogo di commissione del delitto, in base all'art. 9 c. 1 c.p.p. sarebbe sempre competente questo giudice, essendo certo che una parte dell'azione - ossia l'immissione di dati - si svolge attraverso l'utenza di rete telefonica fissa gestita dall'indagato e intestata alla madre;
ritenuto che sussistono esigenze cautelari consistenti nella necessità di evitare che la libera disponibilità dei beni possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati come si desume dalla permanenza del reato che risulta tuttora in corso, non essendovi notizia in atti della cessazione della trasmissione telematica;
ritenuto che agli effetti processuali il sito internet è un bene complesso composto da più cose accessorie tutte qualificabili come cose pertinente al reato ai sensi dell'art. 321 c.p.p., poiché consiste nell'insieme di hardware e software mediante il quale si genera il prodotto telematico sotto forma di trasmissione di flussi di dati che possono essere visualizzati sui singoli personal computer connessi tramite modem a internet;
atteso che l'esecuzione del provvedimento deve essere estesa interpretando la richiesta del pubblico ministero, che menziona espressamente il provider, come riferita a tutti i beni, i dati e i flussi telematici attraverso i quali viene generato il flusso di dati che produce la parte del sito visibile su personal computer connesso a internet;
considerato che il sito internet in esame deve essere ritenuto prodotto editoriale ai sensi dell'art. 1 l. n.° 62TPL_LOCAL_ARTICLE1, di un prodotto realizzato su supporto informatico destinato alla diffusione di informazioni con mezzo elettronico attraverso la diffusione nella rete mondiale, accessibile in pratica a chiunque, di una serie di opinioni e informazioni sugli appartenenti alla religione cattolica, sui suoi simboli e sulle abitudini dei suoi ministri di culto;
considerato che per l'applicazione dell'art. 2 della l. n.° 47\48 ai prodotti editoriali si deve ritenere che gli stessi siano equiparati, anche ai fini penali, alla disciplina riservata alla stampa e alle conseguenti maggiori garanzie ad essa attribuite in virtù della importante funzione svolta in una società democratica dai mezzi di comunicazione di massa, dei quali internet fa parte a pieno titolo;
ritenuto che di conseguenza non trova applicazione l'art. 1 del R.D.L. n.° 561\46 che limita a tre copie il sequestro degli stampati disposto dal giudice penale, poiché si tratta di norma non richiamata dall'art. 1 l. n.° 62TPL_LOCAL_ARTICLE1;
atteso che anche ontologicamente non è possibile applicare detta disposizione ad internet, essendo illimitato il numero di copie di un sito riproducibili mediante la connessione da personal computer allo stesso ma essendo di norma unica la fonte di generazione dei dati, eliminata la quale viene meno la possibilità stessa di procurarsi il predetto materiale in linea, salva la possibilità di utilizzare le informazioni salvate su disco rigido;
considerato che, anche ove si volesse riconoscere l'applicabilità del R.D.L. n.° 561\46, in ogni caso trattandosi di informazioni con contenuto palesemente osceno e offensivo della pubblica decenza per la violazione dell'art.
403 c.p. l'art. 2 del medesimo R.D.L. n.° 561\46 consentirebbe la deroga al numero di copie da sottoporre a sequestro e quindi la possibilità di sequestrare il sistema informatico attraverso il quale è consentita l'immissione in linea su rete informatica dei dati che generano il contenuto del sito rendendolo accessibile a una molteplicità di persone indeterminata;
visto l'art.
321 c.p.p.;

P.Q.M.

I) dispone il sequestro preventivo dei beni indicati in motivazione nei confronti di ………….., con particolare riferimento ai beni hardware e software nonché al loro prodotto telematico relativo al dominio e al sito denominato WWW…………...COM presso l'internet provider …………….., con sede in …………, o in qualunque altro luogo e presso chiunque altro sia necessario;
II) dispone che all'esecuzione provveda la polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero anche mediante trasferimento di dati dagli hard disks ad altri supporti portatili, con prelievo delle eventuali copie di backup eseguite e con inserimento all'interno del sito, in sostituzione integrale del contenuto della dicitura: "TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA-PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LATINA SITO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO PREVENTIVO PER DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA" su sfondo bianco, con logo della Repubblica e indicazione della data di esecuzione;
III) dispone la comunicazione del provvedimento al pubblico ministero e la notificazione a cura di quest'ultimo alle parti e ai difensori;
IV) manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Latina, lì 7 giugno 2001.

Il Giudice per le indagini preliminari
(Dr. Aldo Morgigni)

La legge 62/01: i nodi arrivano al pettine
di Manlio Cammarata - 05.07.01

Non sappiamo se il giudice di Latina che ha ordinato il sequestro di un sito web per "pubblicazione oscena" ha letto le interpretazioni dei vari Chiti, Masi, Giulietti, D'Alema e altri sulla famigerata legge 62/01, "Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali...", che estende al mondo digitale le antiche leggi sulla carta stampata.  Ma, se le ha lette, ha alzato le spalle, forse con una smorfia di fastidio. E ha messo mano a un'ordinanza che farà discutere, ma che ha il grande merito della chiarezza in una situazione sempre più ingarbugliata (vedi i molti articoli sull'argomento nell'indice di questa sezione).
Il fatto è noto, perché la notizia circola sulla Rete già da un paio di giorni: è stato sequestrato un sito web che offendeva la religione cattolica, secondo le conclusioni del PM accolte dal GIP. Il sequestro sarebbe stato possibile anche prima della legge 62/01, ma il giudice ha ritenuto di dover giustificare il provvedimento anche in relazione al terzo comma dell'art. 1 della legge in questione.

Si potrebbero scrivere pagine su pagine a commento dell'ordinanza, e qualche aspetto potrebbe essere oggetto di lunghe discussioni. Ma ci sono alcuni interessanti punti fermi che possono essere individuati a una prima lettura. Vediamoli in estrema sintesi.

1. Il sequestro non è motivato da una  violazione della legge 62/01
Il reato contestato è previsto e punito dall'art. 403 del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone). Non è questo il luogo per discutere dell'esistenza di una "religione dello Stato" e dei reati di opinione; basta rilevare il fatto che il  magistrato applica la legge e dispone il sequestro ai sensi dell'art. 321 del codice di procedura penale (Oggetto del sequestro preventivo).

2. Qual è il luogo della pubblicazione?
Sulla base dell'art. 1 della legge 62/01, il giudice dà per scontato che  le norme sulla stampa si applichino al sito oggetto dell'indagine, e si pone correttamente i problemi della legittimità e delle modalità del sequestro. Interpreta come "luogo della pubblicazione" quello dal quale i dati sono immessi in rete "essendo irrilevante il luogo concreto di percezione, potenzialmente esteso [a] qualsiasi punto della superficie terrestre dal quale è possibile collegarsi in rete"; se comunque vi fosse  incertezza su dove il delitto è  stato commesso, è certo che almeno una parte  è avvenuta nel territorio di competenza del giudice, dove si trova l'utenza telefonica dalla quale sono stati immessi i dati.

3. Il sito internet è prodotto editoriale
Non si sofferma sulle questioni interpretative che hanno animato il dibattito di questi mesi: il GIP, "considerato che per l'applicazione dell'art. 2 della l. n. 47/48 ai prodotti editoriali si deve ritenere che gli stessi siano equiparati, anche ai fini penali, alla disciplina riservata alla stampa e alle conseguenti maggiori garanzie ad essa attribuite in virtù della importante funzione svolta in una società democratica dai mezzi di comunicazione di massa, dei quali internet fa parte a pieno titolo"... Dunque niente sequestro, si direbbe a prima vista.

4. Non si applicano le limitazioni al potere di sequestro?
Invece segue un passaggio destinato a far discutere: "ritenuto che di conseguenza non trova applicazione l'art. 1 del R.D.L. n. 561/46 che limita a tre copie il sequestro degli stampati disposto dal giudice penale, poiché si tratta di norma non richiamata dall'art. 1 l. n. 62/01". Quel "di conseguenza" sembra frutto di un salto logico, perché il RDL 561/64 (norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni), che limita a tre copie il sequestro preventivo, dovrebbe trovare applicazione proprio in funzione dell'equiparazione del sito internet alle pubblicazioni contemplate dalla legge del '48. Ma, argomenta il giudice, la legge 62/01 non richiama il Regio decreto legge e quindi non scatta il limite al sequestro, posto a tutela della libertà di espressione.
Questa affermazione è discutibile e comunque rivela ancora una volta il pasticcio normativo creato dalle nuove disposizioni sull'editoria: in assenza di espliciti rimandi alle leggi esistenti, anche penali, si devono o no applicare tutte le norme sull'editoria tradizionale i prodotti editoriali on line? Se la risposta è negativa, come sembra ritenere il giudice di Latina, si verifica una disparità di trattamento tra gli editori on line e gli altri, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

5. Ma non si possono sequestrare "tre copie" di una pubblicazione telematica
Tuttavia, prosegue l'ordinanza, anche se fosse applicabile il Regio decreto, il sequestro di tre copie è "ontologicamente" impossibile "essendo illimitato il numero di copie riproducibili". Anche questa affermazione è discutibile, perché il numero di copie di una pubblicazione è irrilevante di fronte al limite delle tre sequestrabili sulla base dell'art. 1 del RDL. Di fatto in una pubblicazione telematica  esiste una sola copia rilevante ai fini della diffusione, ed è quella presente sul server web, non considerando le eventuali copie di riserva. Sequestrando questo unico esemplare, si sequestra l'intera pubblicazione, in violazione del citato art. 1 del Regio decreto.
Anche qui si vede l'incongruenza della legge 62/01 con la realtà della Rete: per applicare alle pubblicazioni telematiche le disposizioni sul sequestro, occorre una norma ad hoc, che sostituisca il sequestro fisico delle tre copie con una riproduzione autentica del contenuto del sito (e rimandiamo ad altra sede la discussione su un'altra assurdità della rozza estensione delle norme sulla stampa all'informazione digitale, che consiste nell'impossibilità di avere l'identità di contenuto in tutti gli esemplari della pubblicazione, come prescritto dall'art. 2 della legge 47/48).

6. Il sequestro è totale perché si tratta di pubblicazione oscena
In ogni caso, conclude (correttamente) il magistrato, si applica l'art. 2 del Regio decreto, che consente la deroga al limite delle tre copie per in caso di pubblicazioni "che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni...". E quindi tutte  le precedenti considerazioni sono superflue per il caso in esame, ma sono utili per la discussione sull'assetto normativo dell'editoria telematica.

Ci sono altri aspetti interessanti della questione, per esempio quelli relativi alle modalità del sequestro "presso l'internet provider... o in qualsiasi altro luogo o presso chiunque altro sia necessario"..., o la mancata contestazione di un'eventuale violazione dell'art. 2 o dell'art. 5 della legge sulla stampa.
Ce ne occuperemo presto. Per ora c'è una sola importante considerazione da fare: il primo giudice che si è trovato di fronte alle nuove disposizioni sull'editoria, ha dimostrato l'infondatezza delle dichiarazioni dei vari personaggi che nei mesi scorsi hanno ne strombazzato improbabili interpretazioni pre-elettorali.

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