TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE INDAGINI E UDIENZE PRELIMINARI
ORDINANZA
(art. 321 c.p.p.)
Il primo
sequestro di un sito web dopo la legge 62/01
Giudice
per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, Ordinanza 7 giugno
2001
TRIBUNALE
ORDINARIO DI LATINA SEZIONE INDAGINI E UDIENZE
PRELIMINARI
ORDINANZA (art.
321 c.p.p.)
IL
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
letti gli
atti del proc. n.° ……………. R.G. a carico della persona indicata in dispositivo,
ind. del reato p. e p. dall'art. 403 c.p. quale titolare del dominio internet
denominato WWW………...COM e gestore del relativo sito vilipendeva le persone che
professano la religione cattolica e i ministri del culto cattolico pubblicando
sul detto sito le immagini del Sommo Pontefice, del beato Francesco Forgione
detto "Padre Pio" nonché di altri ministri del culto cattolico raffigurati in
disegno o in fotomontaggio in modo mostruoso con corpo di animale e testa di
uomo ovvero mentre subivano sodomizzazioni e altri atti sessuali o osceni, quali
la fuoriuscita di un pene dalle stimmate o l'esclamazione da parte del Cristo
della frase "porco io", ovvero mediante l'indicazione del predetto beato "Padre
Pio" e dei suoi devoti come rispettivamente "frate più ignorante della storia" e
"adoratori altrettanto ignoranti"; letta l'istanza di emissione del decreto
di sequestro presentata dal pubblico ministero in relazione a un sito internet
DENOMINATO WWW…………..COM gestito dall'indagato con l'ausilio dell'internet
provider ……………. come descritto nella richiesta del pubblico
ministero; considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 321
c.p.p.; ritenuto che vi sono gravi indizi di reato per i fatti contestati, di
recente commissione, costituiti dai rilievi della polizia giudiziaria che ha
acquisito le copie a stampa e su CD-ROM delle immagini e degli scritti
pubblicati sul sito secondo quanto indicato in epigrafe e desumibile dalla
richiesta del pubblico ministero e dagli atti e che gli elementi a discarico
sono assenti; considerato che le immagini e le espressioni utilizzate sono
volte palesemente a tenere a vile chi professa la religione cattolica e i
ministri del suo culto, oggetto di atti sessuali, osceni e di scherno, senza che
possa essere invocato l'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, in
quanto i modi usati si sostanziano in una mera, gratuita e volgare aggressione
visiva e scritta a quanti professano il culto cattolico, senza alcun utile
apporto critico o revisionista ma con uno sterile spirito offensivo; ritenuto
che, quanto alla competenza per territorio, si deve ritenere che il reato sia
commesso dove viene in essere il vilipendio, ossia in Latina, luogo di
immissione dei dati da parte del gestore del sito e titolare del dominio
internet, essendo irrilevante il luogo concreto di percezione, potenzialmente
esteso qualsiasi punto della superficie terrestre dal quale è possibile
collegarsi in rete; rilevato che, anche in caso di incertezza sul luogo di
commissione del delitto, in base all'art. 9 c. 1 c.p.p. sarebbe sempre
competente questo giudice, essendo certo che una parte dell'azione - ossia
l'immissione di dati - si svolge attraverso l'utenza di rete telefonica fissa
gestita dall'indagato e intestata alla madre; ritenuto che sussistono
esigenze cautelari consistenti nella necessità di evitare che la libera
disponibilità dei beni possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o
agevolare la commissione di altri reati come si desume dalla permanenza del
reato che risulta tuttora in corso, non essendovi notizia in atti della
cessazione della trasmissione telematica; ritenuto che agli effetti
processuali il sito internet è un bene complesso composto da più cose accessorie
tutte qualificabili come cose pertinente al reato ai sensi dell'art. 321 c.p.p.,
poiché consiste nell'insieme di hardware e software mediante il quale si genera
il prodotto telematico sotto forma di trasmissione di flussi di dati che possono
essere visualizzati sui singoli personal computer connessi tramite modem a
internet; atteso che l'esecuzione del provvedimento deve essere estesa
interpretando la richiesta del pubblico ministero, che menziona espressamente il
provider, come riferita a tutti i beni, i dati e i flussi telematici attraverso
i quali viene generato il flusso di dati che produce la parte del sito visibile
su personal computer connesso a internet; considerato che il sito internet in
esame deve essere ritenuto prodotto editoriale ai sensi dell'art. 1 l. n.°
62TPL_LOCAL_ARTICLE1, di un prodotto realizzato su supporto informatico destinato alla
diffusione di informazioni con mezzo elettronico attraverso la diffusione nella
rete mondiale, accessibile in pratica a chiunque, di una serie di opinioni e
informazioni sugli appartenenti alla religione cattolica, sui suoi simboli e
sulle abitudini dei suoi ministri di culto; considerato che per
l'applicazione dell'art. 2 della l. n.° 47\48 ai prodotti editoriali si deve
ritenere che gli stessi siano equiparati, anche ai fini penali, alla disciplina
riservata alla stampa e alle conseguenti maggiori garanzie ad essa attribuite in
virtù della importante funzione svolta in una società democratica dai mezzi di
comunicazione di massa, dei quali internet fa parte a pieno titolo; ritenuto
che di conseguenza non trova applicazione l'art. 1 del R.D.L. n.° 561\46 che
limita a tre copie il sequestro degli stampati disposto dal giudice penale,
poiché si tratta di norma non richiamata dall'art. 1 l. n.° 62TPL_LOCAL_ARTICLE1; atteso che
anche ontologicamente non è possibile applicare detta disposizione ad internet,
essendo illimitato il numero di copie di un sito riproducibili mediante la
connessione da personal computer allo stesso ma essendo di norma unica la fonte
di generazione dei dati, eliminata la quale viene meno la possibilità stessa di
procurarsi il predetto materiale in linea, salva la possibilità di utilizzare le
informazioni salvate su disco rigido; considerato che, anche ove si volesse
riconoscere l'applicabilità del R.D.L. n.° 561\46, in ogni caso trattandosi di
informazioni con contenuto palesemente osceno e offensivo della pubblica decenza
per la violazione dell'art. 403
c.p. l'art. 2 del
medesimo R.D.L. n.° 561\46 consentirebbe la deroga al numero di copie da
sottoporre a sequestro e quindi la possibilità di sequestrare il sistema
informatico attraverso il quale è consentita l'immissione in linea su rete
informatica dei dati che generano il contenuto del sito rendendolo accessibile a
una molteplicità di persone indeterminata; visto l'art. 321
c.p.p.;
P.Q.M.
I)
dispone il sequestro preventivo dei beni indicati in motivazione nei confronti
di ………….., con particolare riferimento ai beni hardware e software nonché al
loro prodotto telematico relativo al dominio e al sito denominato WWW…………...COM
presso l'internet provider …………….., con sede in …………, o in qualunque altro luogo
e presso chiunque altro sia necessario; II) dispone che all'esecuzione
provveda la polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero anche mediante
trasferimento di dati dagli hard disks ad altri supporti portatili, con prelievo
delle eventuali copie di backup eseguite e con inserimento all'interno del sito,
in sostituzione integrale del contenuto della dicitura: "TRIBUNALE ORDINARIO DI
LATINA-PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LATINA SITO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO PREVENTIVO
PER DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA" su sfondo bianco, con logo della
Repubblica e indicazione della data di esecuzione; III) dispone la
comunicazione del provvedimento al pubblico ministero e la notificazione a cura
di quest'ultimo alle parti e ai difensori; IV) manda la cancelleria per gli
adempimenti di rito.
Latina,
lì 7 giugno 2001.
Il
Giudice per le indagini preliminari (Dr. Aldo
Morgigni)
La
legge 62/01: i nodi arrivano al pettine di Manlio Cammarata - 05.07.01
Non
sappiamo se il giudice di Latina che ha ordinato il sequestro di un sito
web per "pubblicazione oscena" ha letto le interpretazioni dei vari Chiti,
Masi, Giulietti, D'Alema e altri sulla famigerata legge 62/01, "Nuove norme sull’editoria e
sui prodotti editoriali...", che estende al mondo digitale le antiche
leggi sulla carta stampata. Ma, se le ha lette, ha alzato le spalle,
forse con una smorfia di fastidio. E ha messo mano a un'ordinanza che farà
discutere, ma che ha il grande merito della chiarezza in una situazione
sempre più ingarbugliata (vedi i molti articoli sull'argomento nell'indice di questa
sezione). Il fatto è noto, perché la notizia circola sulla Rete già da
un paio di giorni: è stato sequestrato un sito web che offendeva la
religione cattolica, secondo le conclusioni del PM accolte dal GIP. Il
sequestro sarebbe stato possibile anche prima della legge 62/01, ma il
giudice ha ritenuto di dover giustificare il provvedimento anche in
relazione al terzo comma dell'art. 1 della legge in
questione.
Si
potrebbero scrivere pagine su pagine a commento dell'ordinanza, e qualche
aspetto potrebbe essere oggetto di lunghe discussioni. Ma ci sono alcuni
interessanti punti fermi che possono essere individuati a una prima
lettura. Vediamoli in estrema sintesi.
1.
Il sequestro non è motivato da una violazione della legge
62/01 Il
reato contestato è previsto e punito dall'art. 403 del codice penale
(Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone). Non è
questo il luogo per discutere dell'esistenza di una "religione dello
Stato" e dei reati di opinione; basta rilevare il fatto che il
magistrato applica la legge e dispone il sequestro ai sensi dell'art. 321
del codice di procedura penale (Oggetto del sequestro
preventivo).
2.
Qual è il luogo della pubblicazione? Sulla
base dell'art. 1 della
legge 62/01, il giudice dà per scontato che le norme sulla
stampa si applichino al sito oggetto dell'indagine, e si pone
correttamente i problemi della legittimità e delle modalità del sequestro.
Interpreta come "luogo della pubblicazione" quello dal quale i dati sono
immessi in rete "essendo irrilevante il luogo concreto di percezione,
potenzialmente esteso [a] qualsiasi punto della superficie terrestre dal
quale è possibile collegarsi in rete"; se comunque vi fosse
incertezza su dove il delitto è stato commesso, è certo che almeno
una parte è avvenuta nel territorio di competenza del giudice, dove
si trova l'utenza telefonica dalla quale sono stati immessi i
dati.
3.
Il sito internet è prodotto editoriale Non
si sofferma sulle questioni interpretative che hanno animato il dibattito
di questi mesi: il GIP, "considerato che per l'applicazione dell'art. 2
della l. n. 47/48 ai prodotti editoriali si deve ritenere che gli stessi
siano equiparati, anche ai fini penali, alla disciplina riservata alla
stampa e alle conseguenti maggiori garanzie ad essa attribuite in virtù
della importante funzione svolta in una società democratica dai mezzi di
comunicazione di massa, dei quali internet fa parte a pieno titolo"...
Dunque niente sequestro, si direbbe a prima vista.
4.
Non si applicano le limitazioni al potere di
sequestro? Invece
segue un passaggio destinato a far discutere: "ritenuto che di conseguenza
non trova applicazione l'art. 1 del R.D.L. n. 561/46 che limita a tre
copie il sequestro degli stampati disposto dal giudice penale, poiché si
tratta di norma non richiamata dall'art. 1 l. n. 62/01". Quel "di
conseguenza" sembra frutto di un salto logico, perché il RDL 561/64 (norme sul
sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni), che limita a tre
copie il sequestro preventivo, dovrebbe trovare applicazione proprio in
funzione dell'equiparazione del sito internet alle pubblicazioni
contemplate dalla legge del '48. Ma, argomenta il giudice, la legge 62/01
non richiama il Regio decreto legge e quindi non scatta il limite al
sequestro, posto a tutela della libertà di espressione. Questa
affermazione è discutibile e comunque rivela ancora una volta il pasticcio
normativo creato dalle nuove disposizioni sull'editoria: in assenza di
espliciti rimandi alle leggi esistenti, anche penali, si devono o no
applicare tutte le norme sull'editoria tradizionale i prodotti editoriali
on line? Se la risposta è negativa, come sembra ritenere il giudice di
Latina, si verifica una disparità di trattamento tra gli editori on line e
gli altri, in violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
5.
Ma non si possono sequestrare "tre copie" di una pubblicazione
telematica Tuttavia,
prosegue l'ordinanza, anche se fosse applicabile il Regio decreto, il
sequestro di tre copie è "ontologicamente" impossibile "essendo illimitato
il numero di copie riproducibili". Anche questa affermazione è
discutibile, perché il numero di copie di una pubblicazione è irrilevante
di fronte al limite delle tre sequestrabili sulla base dell'art. 1 del
RDL. Di fatto in una pubblicazione telematica esiste una sola copia
rilevante ai fini della diffusione, ed è quella presente sul server web,
non considerando le eventuali copie di riserva. Sequestrando questo unico
esemplare, si sequestra l'intera pubblicazione, in violazione del citato
art. 1 del Regio decreto. Anche qui si vede l'incongruenza della legge
62/01 con la realtà della Rete: per applicare alle pubblicazioni
telematiche le disposizioni sul sequestro, occorre una norma ad
hoc, che sostituisca il sequestro fisico delle tre copie con una
riproduzione autentica del contenuto del sito (e rimandiamo ad altra sede
la discussione su un'altra assurdità della rozza estensione delle norme
sulla stampa all'informazione digitale, che consiste nell'impossibilità di
avere l'identità di contenuto in tutti gli esemplari della pubblicazione,
come prescritto dall'art. 2 della legge
47/48).
6.
Il sequestro è totale perché si tratta di pubblicazione
oscena In
ogni caso, conclude (correttamente) il magistrato, si applica l'art. 2 del
Regio decreto, che consente la deroga al limite delle tre copie per in
caso di pubblicazioni "che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere
osceni...". E quindi tutte le precedenti considerazioni sono
superflue per il caso in esame, ma sono utili per la discussione
sull'assetto normativo dell'editoria telematica.
Ci
sono altri aspetti interessanti della questione, per esempio quelli
relativi alle modalità del sequestro "presso l'internet provider... o in
qualsiasi altro luogo o presso chiunque altro sia necessario"..., o la
mancata contestazione di un'eventuale violazione dell'art. 2 o dell'art. 5
della legge sulla stampa. Ce ne occuperemo presto. Per ora c'è una sola
importante considerazione da fare: il primo giudice che si è trovato di
fronte alle nuove disposizioni sull'editoria, ha dimostrato l'infondatezza
delle dichiarazioni dei vari personaggi che nei mesi scorsi hanno ne
strombazzato improbabili interpretazioni
pre-elettorali. |
www.interlex.it/
|