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[Processo Sud Ribelle] Trascrizione V Udienza
by Supportolegale Thursday, Oct. 27, 2005 at 4:26 PM mail:

UDIENZA DEL 13 APRILE 2005

[P= Presidente; D= difesa; A= accusa;]

P: [Fa l’appello]
P:-. Allora deve interloquire la Difesa sugli atti depositati dal Pubblico Ministero e fare la propria richiesta di prove, prego!
RICHIESTE DELLA DIFESA:
D: (Belvedere) -. Allora, purtroppo è accaduto che il fratello di C., P. C., è morto. Il F. C. è qui per il rispetto che ha verso questa Corte. Le faccio presente signor Presidente che nella concitazione di questi giorni purtroppo non siamo riusciti a procurarci il certificato di morte, ma io mi riservo di presentarlo alla Corte. Le faccio, altresì, presente che il fratello di F. C. era un uomo giovane, quindi in questi giorni bisogna provvedere alle esigenze della famiglia perché ha dei figli. Quindi il C. credo non sia nelle condizioni e di poter presenziare né di seguire queste udienze con l’attenzione che meritano. Sottopongo questo alla sensibilità della Corte.
P: -. Ma la richiesta qual è avvocato?
D: (Belvedere) -. La richiesta...
P: -. Processualmente qual è?
D: (Belvedere) -. ...è di un rinvio dell’udienza.
P: -. Il Pubblico Ministero?
RICHIESTE DEL PUBBLICO MINISTERO:
A: -. Sì, signor Presidente io ritengo che il codice di procedura penale sia ispirato al principio della prontezza della decisione e della speditezza del processo, parole che si leggono nell’articolo 18 del codice di rito che prevede la separazione dei processi. Cioè bisogna contemperare le giuste esigenze delle parti e qui siamo, in ogni udienza, circa cinquanta persone tra imputati, difensori e giudici popolari e magistrati. Ed è chiaro che, così come l’altra volta, la Corte ha manifestato completa e totale sensibilità per il decesso della madre dell’avvocato difensore di L. C. rinviando l’udienza ad altra data anche oggi può fare altrettanto. Evidenzio che non vi è innanzitutto una... dal punto di vista formale, una documentazione di questo legittimo impedimento. Inoltre, l’interessato, cioè l’imputato C., è presente in aula. In ogni caso, ritengo che l’udienza scorsa era stata di (parola incomprensibile) nella quale... era un’udienza di ammissione delle prove, infatti il Pubblico Ministero aveva depositato i suoi documenti e proprio C. F. aveva, ecco, in nostra presenza, in mia presenza, nella mezzora concessa dalla Corte, esaminato di persona questi documenti, qui su questo banco. Ha quindi avuto piena contezza, la Difesa ha avuto tutta la possibilità oggi di formulare le richieste di prova dinnanzi alle Signorie Loro. Mi sembra che, pertanto, non vi sia un legittimo impedimento e che, in ogni caso, possa farsi buon uso dell’articolo 18, cioè di una separazione, sia pure momentanea, della posizione di C. F. e salvo poi a riunirla nelle udienze successive, quando poi si discuteranno le prove anche relativamente a C. F.
P: -. Ci ritiriamo!

[La Corte si ritira]

ORDINANZA:
P: -. La Corte rigetta la richiesta della Difesa poiché l’istanza non è documentata, non è stata tempestivamente comunicata alla Corte, non sussistono gli estremi del legittimo impedimento e la difesa tecnica può essere garantita ed assicurata appunto dal suo difensore invece in perfetta forma. Quindi diamo la parola alle parti per interloquire sui documenti, c’è stato tutto il tempo per prenderne visione, avete estratto copia e per fare le richieste, le proprie richieste di ammissione delle prove, prego! Chi prende la parola? L’avvocato D’Addabbo prego!
D: (D’Addabbo) -. Sì, avvocato D’Addabbo! Intanto vorrei depositare... è arrivato l’imputato D.V. e quindi vorrei depositare la nomina a sostituto processuale per me da parte dell’avvocato sia Annalisa Senese e sia Saverio Senese e sia per la posizione C. che...
P: -. Va bene.
D: (D’Addabbo) -. Poi vorrei brevemente prendere la parola per (parola incomprensibile) dell’avvocato D’Agostino, il quale appunto mi ha inviato una memoria difensiva che mi accingo a produrre. Volevo soltanto brevemente proprio illustrare la questione che viene affrontata e, in particolare, la questione diciamo della illegittimità costituzionale e quindi questo... appunto per quello parlo per prima anche, in relazione degli articoli 335 comma uno e 407 comma tre, per violazione degli articoli 3, primo comma, 24 e 11 comma terzo della Costituzione. Per quanto infatti il problema diciamo per la posizione proprio del C. in questo procedimento è relativa proprio all’utilizzabilità degli atti di indagine che sono stati svolti nel presente procedimento, in cui l’imputato in concreto è stato iscritto nel registro delle notizie di reato soltanto in data 9 febbraio 2004, come risulta anche dal certificato che dovrebbe essere agli atti, era negli atti dell’udienza preliminare. Quindi proprio il giorno prima della redazione del deposito e della partenza dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari che è datata 10 febbraio 2004. Ora, diciamo ovviamente diciamo è insostenibile che in ventiquattro ore siano state proprio logicamente e concretamente insomma aperte e concluse le indagini nei confronti di qualsiasi persona appunto indagata, a meno che non si tratti proprio non so di un... di un reo confesso, ma sicuramente questa non è l’indagine, diciamo il caso che qui ci interessa. Da questo punto di vista quello che appunto preme sottolineare è che il materiale investigativo a carico del C. era in possesso del Pubblico Ministero fin dalla... diciamo sicuramente dal luglio del... penso luglio 2003, ossia... ma anche ben prima, come è documentato insomma agli atti. Ossia al momento della presentazione, da parte del Pubblico Ministero, di una memoria al Tribunale del riesame in cui si faceva riferimento alle intercettazioni telefoniche che poi sono state praticamente alla base della richiesta di rinvio a giudizio. E le intercettazioni telefoniche che sono state appunto eseguite nel luglio 2001 sono infatti pervenute nel fascicolo di questo procedimento da altre procure, quale quella di Taranto, Napoli e Benevento sicuramente diciamo tra il 2002 ed il 2003 e, comunque, ben prima del luglio del 2003, quando appunto ne è stata disposta anche diciamo... al Tribunale del riesame è stata presentata, appunto dal Pubblico Ministero, questa memoria cui faceva riferimento e, quindi, sicuramente i brogliacci o, comunque... anche se le trascrizioni non erano state ancora effettuate, sicuramente i brogliacci erano in possesso del Pubblico Ministero. E, quindi, da questo punto di vista devo appunto sottolineare che il G.U.P. presso Tribunale Di Modena, con un’ordinanza del 10 gennaio 2004 che viene allegata in copia, sostiene appunto, ritenendo poi, come dire, non soltanto rilevante ma anche fondata la questione di illegittimità costituzionale, sostiene appunto che diciamo questo lasso temporale intercorrente fra il momento di assunzione della qualità sostanziale di indagato da parte di una persona, di persona sottoposta all’indagine è quello dell’iscrizione formale nel registro di cui all’articolo 335 codice di procedura penale, questo appunto lasso temporale determina evidenti lesioni del diritto di difesa e del diritto della persona di essere informata diciamo nel minor tempo possibile dell’accusa che viene diciamo elevata a suo carico. E quindi, proprio sulla scorta di tutta una serie di valutazioni che diciamo sono riportate appunto ometto qui di ripetere che sono riportate nell’ordinanza a cui facevo riferimento, quindi il G.U.P. appunto ha sollevato questa questione di legittimità costituzionale relativa proprio agli articoli 335, comma uno, 405 e 407 comma tre nella parte in cui non prevedono l’inutilizzabilità di quegli atti di indagine che sono stati compiuti nei confronti di un imputato in epoca anteriore alla sua formale iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 codice di procedura penale. E, comunque, diciamo il momento in cui ha assunto la qualità di persona nei confronti appunto della quale si sono svolte poi effettivamente le indagini e questo appunto per violazione, come dicevo prima, dell’articolo 3, comma uno, 24 e 11 comma tre, primo periodo della Costituzione. E’ diciamo il caso... insomma dall’ordinanza emerge il caso all’esame del G.U.P. di Modena è praticamente sovrapponibile a quello che qui ci interessa con l’unica differenza che aggrava ulteriormente diciamo la situazione della Difesa in questo procedimento è che in questo caso il dato temporale del momento in cui poi sostanzialmente sono iniziate le indagini a carico di C. non è immediatamente e concretamente individuabile. E, quindi, sicuramente la ritardata iscrizione nel registro delle notizie di reato determina una immediata conseguenza appunto dell’aggiramento dei limiti temporali previsti dall’articolo 405 codice di procedura penale e relativo appunto alla conclusione poi delle indagini preliminari e, quindi, la violazione anche del principio della ragionevole durata del processo. E come è stato diciamo rilevato in un'altra ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale emessa dal G.U.P. del Tribunale di Vercelli in data 25 maggio 2004 che viene anche questa allegata in copia alla memoria che... insomma depositerò. E, quindi, diciamo di fatto le indagini contro C. sono durate per oltre... per ben più di due anni, sono state ufficializzate il 9 febbraio 2004 e concluse il 10 febbraio 2004 utilizzando materiali acquisiti ed indagini svolte anche in epoca inferiori precedenti. E, quindi, diciamo in conclusione le alternative possibili rispetto proprio appunto a questo abnorme ed evidente ritardo nell’iscrizione nel registro degli indagati di L. C. le alternative, appunto dicevo, sono tre: o appunto si dichiara l’inutilizzabilità di tutto il materiale probatorio che è diciamo acquisito al procedimento prima della data del 9 febbraio 2004, cioè data di iscrizione che appunto, a quanto consta, è esattamente questa nel registro qui della Procura di Cosenza; ovvero... oppure retrodatare l’iscrizione, ma a quel punto anche questa sarebbe un’operazione oltremodo difficoltosa per diciamo... per andare appunto effettivamente alla ricerca concreta di quando sia stato il momento diciamo iniziale di effettiva iscrizione poi e, quindi, di effettiva acquisizione della qualifica di indagato da parte del C. e, quindi, verificare l’utilizzabilità probatoria, diciamo del materiale probatorio con riferimento ad un ipotetico termine di chiusura delle indagini preliminari; oppure, ed è questa diciamo la richiesta principale, accogliere appunto la questione di... diciamo accogliere i motivi che appunto sono indicati nella memoria e anche facendo riferimento a queste due ordinanze a cui facevo appunto... di cui ho parlato prima, di tenere appunto la grave carenza delle disposizioni contenute negli articoli 335, 405 e 407 del codice di procedura penale e, quindi, da questo punto di vista chiedo che appunto questa Corte, valutata chiaramente la rilevanza e la fondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dal G.U.P. di Modena con l’ordinanza del 12 gennaio 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2004 in relazione appunto agli articoli 335, comma uno e 407 comma tre, per violazione degli articoli 3, primo comma, 24 e 11 terzo comma della Costituzione, quindi appunto la Corte voglia quindi sospendere il presente procedimento con remissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ovvero, in subordine, sospenderla comunque in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione già proposta sia dal G.U.P. di Modena che dal G.U.P. di Vercelli per le motivazioni che appunto ho già elencato. Chiaramente in subordine chiedo che venga dichiarata, invece, l’inutilizzabilità di tutto il materiale probatorio nei confronti di L. C. per tutti gli atti di indagine ed il materiale probatorio acquisito nel corso dell’indagine e compiuto anteriormente alla data di iscrizione al registro generale delle notizie di reato. E, in ulteriore subordine, invece appunto che venga dichiarata l’inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine svolti in data successiva allo spirare del termine per le indagini preliminari computato a decorrere da quando poi... diciamo dal momento, dall’acquisizione al fascicolo del Pubblico Ministero degli elementi a carico dell’imputato stesso. E, quindi, insomma così concludo e deposito la memoria con le allegate ordinanze, grazie!
P: -. Fate tutte le richieste però e tutte le questioni, interloquite anche sugli atti, sui documenti di cui ha chiesto l’acquisizione il Pubblico Ministero e fate la vostra richiesta di ammissione di prova. Così ci ritiriamo una sola volta. Interloquite su tutto, prego dica il suo nome avvocato per la registrazione!
D: (Petitto) -. Sì, avvocato Petitto! Innanzitutto mi scuso per la toga, l’ho dimenticata, il consiglio dell’ordine ancora non è aperto quindi non ho potuto procacciarmene una. Prontamente l’avvocato Nucci...
P: -. Prego avvocato!
D: (Petitto) -. Sì, io intendo controdedurre alle richieste avanzate dal Pubblico Ministero all’udienza del 30 marzo 2005, giusta elencazione depositata formalmente indice dei documenti prodotti e necessariamente, per una questione di chiarezza, scorrerò passo a passo, anzi punto punto, le richieste di acquisizione probatoria formulate dal Pubblico Ministero per prospettare le controdeduzioni. Allora, in ordine alla prima pagina dell’indice, sub voce A, documenti cartacei, al numero uno e due, ordinanze di custodia cautelare G.I.P. Taranto e revoca della misura cautelare questo difensore ritiene che la richiesta sia inammissibile e, quindi, l’acquisizione non possa essere realizzata perché trattasi di atto di diverso procedimento non definitivo, non concluso altrimenti vi sarebbe stata una sentenza e quindi non è acquisibile né in forza dell’articolo 238 né in forza dell’articolo 238 bis. Per quanto riguarda il punto tre, sempre documenti cartacei, lettera A, dell’indice prodotto dal Pubblico Ministero, appello preparato da O. V. per le occupazioni in agenzia interinali del 20 ottobre 2002, i problemi sono duplici. Si tratta di un documento telematico, come possiamo vedere anche dalla produzione... anzi, possiamo sicuramente vedere direttamente dalla produzione del Pubblico Ministero, pagine venticinque e ventisei della filiazione dell’ufficio di Procura. E’ evidente che si tratta di un documento telematico perché reca, io non so tecnicamente come si chiamino, però gli indirizzi sono evidenti xxxxx@otmeil.com inviato a movimento @ecn.org e così via. Allora delle due l’una! O è una intercettazione o abbiamo questo foglio per un’intercettazione telematica e allora è oggetto evidente della perizia che si è completata o si sta per completare e che verrà ovviamente depositata presso la Cancelleria della Corte di Assise e verrà poi acquisita all’esito dell’escussione del perito del Tribunale oppure si tratta di un documento che scaturisce da un’attività di sequestro. E su questo è necessario, e lo faccio adesso e varrà anche per ulteriori produzioni, soffermarsi. Se questo documento è stato rinvenuto nel computer di O. V. che, come computer di tutti gli odierni imputati, e anche di una vasta (parola incomprensibile) di soggetti indagati, poi alcuni prosciolti in istruttoria, in sede di indagini preliminari e altri solo indagati e perquisiti e prosciolti quasi nell’immediatezza, anche il computer di O. V. è stato oggetto di sequestro. Avete i provvedimenti di sequestro e di perquisizione e sequestro ed i verbali di sequestro in atti. Ebbene, il bene sequestrato, quindi il bene materiale, l’oggetto materialmente sequestrato è il computer inteso come macchina ovviamente. L’attività di estrazione del documento informatico, cioè dei documenti che abbiamo poc’anzi rammentato è altro, cioè si tratta di una attività che è scaturita in forza di una attività, ripeto e chiedo scusa per il bisticcio, di una abilità tecnico scientifica in capo ad un soggetto. Infatti, in atti vi è un conferimento, vi è una delega, un conferimento, ma sul punto non osserviamo nulla se sia più un conferimento o più una delega, ovviamente andava fatto come informale conferimento di incarico di consulenza tecnica, comunque in atti vi è, chiamiamolo incarico, al professor Tradigo(?) di estrarre, estrapolare dai documenti... le chiedo scusa, dai computer una serie di documenti. Anzi, in realtà tutto quanto contenuto all’interno del... quello che ritengo si chiami hard disk. Ebbene, è evidente che siamo di fronte ad una di quelle competenze cristallizzate nell’articolo 359 del codice di procedura penale. Vale a dire il Pubblico Ministero quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze per l’appunto, può nominare e avvalersi di consulenti. E così è stato! Un consulente informatico, un esperto informatico per questa attività che richiedeva una evidente abilità e conoscenza tecnico scientifica. Il problema però è il dopo! Perché all’esito di questa attività tutti i computer, e formalizzo la richiesta da parte del Pubblico Ministero di fornire a questa eccellentissima Corte di Assise i verbali per come sto da qui a poco rassegnando, tutti i beni e, quindi, anche i computer sono stati restituiti con decreti di restituzione di cose sequestrate agli odierni imputati e anche a tutti gli altri indagati. E allora dobbiamo capire se l’acquisizione che oggi viene richiesta sia compatibile, conforme, ammissibile e utilizzabile poi sotto il profilo degli esiti e dei risultati. Ritiene questo difensore di no! Perché l’attività compiuta dal professor Tradigo(?) è, di tutta evidenza, una attività che già ad origine poteva essere ritenuta irripetibile. A (parola incomprensibile) proprio del 360, ovvero quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose e luoghi il cui stato è soggetto a modificazione. Nel momento in cui viene estratto penso che siano una serie di codici binari, io non sono esperto di informatica, ma per alcune reminiscenze del passato, i codici binari 01 che poi vanno a cristallizzare il documento, ovvero una serie di impulsi elettromagnetici cristallizzati nell’hard disk, è evidente che solo in quel momento si può sapere dove, come e quando si trovasse in quel computer. Faccio un esempio: per un’attività che mi pare si chiami spanning(?) io posso ricevere sul mio computer, attraverso la rete telematica planetaria che si chiama internet, una serie di cose ma non esserne io l’autore. Anzi, sforzarmi anche di cestinarle ma, come purtroppo sanno coloro i quali navigano in internet, essere assolutamente impossibilitati a farlo perché si radicano sul computer infettandolo e di fatto portandolo addirittura alla distruzione. Ebbene, le difese non hanno partecipato a questa attività che già ad origine poteva essere ritenuta irripetibile, proprio perché solo in quel momento poteva verificarsi, per esempio, (parola incomprensibile) di O. V. contenesse un’epigrafe diversa o, addirittura, una conclusione dove diceva che erano sciocchezze quelle, faccio un esempio ovviamente, quelle che erano scritte. Per cui solo in quel momento la Difesa, partecipando con propri consulenti, quindi con un avviso di accertamento tecnico non ripetibile o, addirittura, di un incidente probatorio avrebbe potuto concretamente verificare l’acquisizione del mezzo di prova richiesto. Ma anche qualora si ritenesse che non ad origine fosse irripetibile l’atto difatti lo è divenuto, perché come restituzione del bene in sequestro oggi queste difese non hanno più la possibilità di adeguatamente interloquire e controdedurre sulla genesi del documento, sulla posizione del documento nell’hard disk, sulla provenienza e sulla paternità. Ho fatto l’esempio prima della circostanza, a tutti nota, che posso avere senza averne alcuna responsabilità sul mio computer anche documenti pervenuti dalla rete informatica. Se così è, e questo difensore e queste difese ritengono francamente di sì, l’accertamento è da valutarsi come accertamento tecnico non ripetibile ad origine o, comunque, reso non ripetibile per il quale bisognava prestare le tutele e le guarentigie del codice per la necessaria partecipazione di tutti gli indagati, di tutti gli imputati attraverso i loro difensori ed eventuali consulenti tecnici alla estrapolazione di questi dati informatici. Ragion per cui ritengo che sotto questo profilo, questo e tutti gli altri documenti che passeremo in rassegna da qui a poco, siano da considerarsi, sotto il profilo della richiesta di acquisizione la richiesta è inammissibile, sotto il profilo del risultato ovviamente inutilizzabili o comunque nullo. Sub punto quattro, comunicato finale delle autorità governative, anche qui una rapidissima premessa. In realtà la totalità di questi documenti sono neutri, per quanto ci riguarda lo vogliamo dire con grande serenità. Però riteniamo che sia necessario nettare questo processo, veramente pulirlo da una serie di incrostazioni e sovrastrutture che lo hanno reso francamente, correrebbero il rischio soprattutto per voi, di renderlo francamente pesante, non solo per il quantitativo... ormai siamo penso... abbiamo superato il quintale, da tempo, di carte, ma proprio per evitare una serie di fenomeni inutili, cerchiamo di arrivare alla natura delle cose, alla correttezza delle cose attraverso il codice di procedura penale. A noi non interessa nulla, cioè per noi è assolutamente irrilevante il comunicato finale delle autorità governative, però per esempio intanto transita in un fascicolo per il dibattimento in quanto formalmente acquisito. Non c’è nessun verbale di formale acquisizione, se fa parte del (parola incomprensibile) è un altro aspetto. E anche sotto questo profilo chiedo ovviamente, attesa l’irrilevanza, che non venga ammesso. Punto cinque: dichiarazioni ufficiali al capo della Polizia dottor De Gennaro. Allora, il dottor De Gennaro è nella lista testi del Pubblico Ministero, riteniamo che non debba essere acquisito nulla del dottor De Gennaro, ma dobbiamo sentirlo qui in udienza davanti alle Signorie Vostre Eccellentissime ed esaminarlo e controesaminarlo. Si tratta di atti parlamentari sui quali il dottor De Gennaro è stato sentito... rispetto ai quali, chiedo scusa, il dottor De Gennaro è stato sentito sui fatti per cui oggi è imputazione, ragion per cui il dottor De Gennaro è in lista testi compiutamente il Pubblico Ministero, con tutto il tempo che vorrà, potrà esaminarlo. Quindi anche sotto questo profilo ovviamente chiedo che non venga ammessa la richiesta di acquisizione di queste dichiarazioni ufficiali sub punto cinque dei documenti cartacei. Punto sei: documento denominato la rivolta dei cacciaviti del 2 luglio 2001. Si coglierà ovviamente anche l’ironia delle espressioni, ma sarà oggetto di valutazioni più (parola incomprensibile) in seno a questo procedimento. Sotto il profilo squisitamente tecnico la richiesta anche... è inammissibile perché è anzitutto un documento che proviene da altro e diverso procedimento penale. Vi è assoluta incertezza sulla genesi del medesimo e sulla originaria acquisizione, perché nel momento in cui transita un altro procedimento dovremmo poter valutare e adeguatamente vagliare chi lo abbia acquisito, da dove sia stato acquisito, in forza di quale attività info investigativa di indagine o altro. Anche questo peraltro abbiamo il fondato, virgolette, sospetto che si tratti di un’intercettazione telematica, per cui deve essere oggetto ovviamente di una attività di perizia. La sede naturale di tutto ciò che è attività captativa ed intercettativa di comunicazioni e conversazioni, scritte o verbali, ha una sede propria nel codice e nel nostro processo. Manuale dei black block e manualetto di rivoluzione o terrorismo, io penso che anche le preposizioni semplici abbiano un senso e diamo un senso alle parole, come diceva qualcuno. Non è un manualetto di rivoluzione o terrorismo! Si tratta di un testo del famoso Vanaighem(?) e che è un testo assolutamente liberamente in commercio, come anche il manuale dei black block. Io l’altro giorno, ritornando in una libreria, ho trovato il manuale dei black block e ho detto “anche qui?”. Allora il manuale dei black block è edito da stampa alternativa, rivoluzione e terrorismo non lo ricordo però è in atti, se si vogliono acquisire si faccia pure. Io ritengo che siano irrilevanti, non è stampa clandestina ragion per cui non si comprende la perniciosità, e quindi l’interesse, da parte dell’ufficio di Procura. Punto otto: lettera spedita da C. F. alle agenzie di lavoro interinale pagine 263, 266 della produzione. Anche qui vale quanto dicevo prima, è un documento che proviene da altro procedimento e, comunque, fa parte di una annotazione di servizio e di una comunicazione di notizia di reato per la quale il Pubblico Ministero avrebbe non potuto bensì dovuto inserire in lista testi gli autori di questa annotazione. Anche perché, sotto altro profilo, valga anche per questo punto, la circostanza che è ignota è la genesi di questo documento e soprattutto le modalità acquisite nell’originario procedimento penale. Ovviamente declaratoria richiesta di inammissibilità rispetto alla fonte di prova. Punto nove: dichiarazione di guerra del 26 maggio 2001 che preannuncia lo scontro con le truppe di occupazione, allegato della Digos di Genova nella nota del 28 maggio 2001. C’è un vezzo, da parte dell’ufficio di Procura, di cercare di inserire tutto ciò che invece deve essere oggetto di autonome attività di prova: per esempio la testimonianza. Anche questo doveva essere oggetto di testimonianza. C’è un accertamento, sostiene l’ufficio di Procura, in ordine a questa dichiarazione, sentiamo gli operanti, sentiamo gli ufficiali di polizia giudiziaria. Valga anche sotto questo profilo la circostanza che non vi è alcuna verifica possibile da parte delle difese sulle genesi del documento e sulla modalità acquisitiva nell’originario procedimento. Noi abbiamo una messe di fotocopie, non conformi all’originale, ma non è neanche questo il problema, non sappiamo chi abbia realizzato delle attività, come le abbia realizzate, sulla base di eventuali deleghe o di iniziativa e, soprattutto, come abbia cristallizzato, come in questo caso, l’acquisizione di un documento cartaceo. Allora punto dieci: documento sottoscritto da 136 persone della società civile fratelli e sorelle che saranno a Genova. Anche questo, per questo punto chiediamo l’inammissibilità ai sensi delle osservazioni fatte poc’anzi. Si tratta di documento di altro procedimento, è inserito in una comunicazione di notizia di reato, quindi surrettiziamente si cerca di far passare anche atti di indagine che invece non possono entrare nel fascicolo del dibattimento. Avremmo dovuto sentire... o, meglio, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto nella propria lista testi individuare i testimoni da sentire, gli ufficiali di polizia giudiziaria a conoscenza dei fatti. Punto undici: elenco danneggiamenti con allegata cartina di Genova del 28 maggio 2002, dottor Giuseppe Gonan(?) dirigente Digos Genova, sentiamo il dottor Gonan(?). Non è in lista testi, avrebbe dovuto farlo il Pubblico Ministero. E’ un’attività di polizia giudiziaria ricostruttiva e può entrare nel procedimento solo attraverso il narrato del teste Gonan(?). Punto dodici: copia della rassegna stampa circa le dichiarazioni di C. F. che preannuncia di avere un piano per sfondare la zona rossa e di aver mandato un bosso al ministro, tratto dal Messaggero del 29 giugno 2001. Anche questo è stato inserito in una attività di indagine in altro procedimento, anche qui poteva entrare solo attraverso l’escussione testimoniale. Si tratta, in ogni caso, di dichiarazioni giornalistiche che hanno un senso ben diverso da quello che è un po’ nelle suggestioni di questo indice. Numero tre copie del Quotidiano punto tredici, liberazione nei quali vengono raffigurati dei manifestanti incappucciati verosimilmente C. E. Be’ questo si commenta un po’ da sé e non intendo soffermarmi, non solo ma non si comprende neanche il finalismo “è verosimilmente incappucciato qualcuno deve essere necessariamente C. E.”. E’ evidente che non può assolutamente entrare in questo procedimento, è inammissibile ed è inconferente anche ai temi di causa. Numero quattordici: documento internet e-mail rivenuto e sequestrato dal computer di A. I. relativo all’avviso da parte di C. A. di una riunione. Valga quanto detto sub punto tre per O. V., non è stato sequestrato questo documento. Questo documento è frutto di un’attività tecnico scientifico realizzata alla luce di un sequestro operato a carico di A. I. che non fa parte neanche di questo procedimento perché fu solo indagata e poi immediatamente prosciolta. Valgano, quindi, quelle considerazioni. Di fatto è un accertamento tecnico non ripetibile o reso tale in violazione quindi dei diritti di partecipazione ed assistenza delle difese, quindi è inammissibile e, comunque, inutilizzabile l’esito del medesimo. Ove invece fosse altro c’è un’intercettazione telematica è oggetto di perizia e quindi non può entrare ex impliciter così. Allora sui video! Sui video noi dobbiamo sollevare una questione che però non illustro io perché non sono l’autore di questo documento, di questa attestazione dell’ufficio della sua Cancelleria Eccellentissimo Presidente in quanto non sono stati duplicati i video.
P: -. Non sono stati?
D: (Petitto) -. Duplicati i video del punto b, dico bene?
D: (Mazzotta) -. Non sono stati riportati in Cancelleria, stamattina li hanno riportati. (Voci fuori microfono, parole incomprensibili) fino a ieri noi non abbiamo avuto la possibilità di accedere a nessun documento.
P: -. No, ieri mi hanno telefonato dicendo che non c’erano i difensori, sono arrivate delle persone estranee e volevano duplicare. Allora poi hanno detto che invece si sarebbero presentati con i difensori e quindi avrebbero proceduto poi alla duplicazione. Queste sono le notizie che io ho.
D: (Mazzotta) -. I video sono stati consegnati... posso Presidente? Noi abbiamo la nota della Cancelleria che le produciamo se la troviamo. Eccola qua! La nota della Cancelleria alle ore 13:15 del 12 aprile risultano non ancora restituiti nella Cancelleria della Corte di Assise i cd rom processo “No global” ritirati dal Pubblico Ministero dottor Fiordalisi in data 11 aprile per la estrazione delle copie a favore dell’avvocato Senese. Cioè, ieri alle ore 13:15 non erano ancora in Cancelleria, se sono arrivate stamattina non lo so. Il dato oggettivo è che noi difensori a quell’ora non avevamo la possibilità di accedere a questa documentazione.
P: -. E’ stata rilasciata a chi questa attestazione?
D: (Mazzotta) -. A me.
P: -. Va bene, adesso lo accertiamo vediamo.
D: (Mazzotta) -. Se vuole gliela produciamo subito.
D: (Petitto) -. In ogni caso Presidente io intendo comunque anche intervenire, io non ho potuto vederli ovviamente per questo impedimento assoluto però intendo intervenire sui video proprio per come presentati nell’indice. Allora, sembrerebbe, ripeto, avremmo dovuto verificare direttamente il materiale video, che perlomeno il punto due e tre diciamo della lettera b, documenti video, dell’indice degli atti del Pubblico Ministero due, tre e quattro chiedo scusa, afferiscano a delle produzioni video realizzate a Napoli il 16 e il 17 marzo dell’anno 2001 durante il global forum ocse oggetto di capo di imputazione in questo procedimento. Allora, i difensori sono a conoscenza, ovviamente ove si trattasse degli stessi video, che sin dall’origine, sin dal Tribunale del riesame sono state versate in atti alcune video cassette che ritrarrebbero questi... che ritraggono sicuramente episodi di manifestazione e in parte di scontri asseritamente avvenuti a Napoli e che coinvolgerebbero alcuni dei nostri assistiti. Io lo dico, intervengo a favore di C. per il quale viene... al quale viene rimproverato e quindi accusato anche di attentato agli organi costituzionali, con riferimento a Napoli. Ove si tratti, ripeto, questi cd rom delle stesse video cassette solo riversate sotto altro supporto e, quindi, solo in questo caso io deduco, come ho già dedotto in sede di questioni preliminari, che le VHS acquisite a questo procedimento non sono mai state oggetto di sequestro né di formale acquisizione presso un organo della Pubblica Amministrazione, per esempio la Polizia di Stato, né frutto di un dovere in esibizione(?), che sono in altre parole le uniche tre modalità procedimentalmente rilevanti nel nostro codice di acquisizione di qualche cosa ad un procedimento penale. L’incertezza sulle modalità di rinvenimento, e questo è stato già oggetto di illustrazione, ripeto, in sede di questioni preliminari, l’incertezza sulle modalità di rinvenimento e acquisizione delle VHS manca tra l’altro, questo sia chiaro, qualunque attestazione di conformità impongono la declaratoria di inutilizzabilità e quindi della inammissibilità della prova, della richiesta di prova chiedo scusa. Per quanto riguarda il punto cinque io ovviamente sconosco, perché non l’ho potuto visionare, il filmato originale sequestrato a T. M.relativo alle prove (parola incomprensibile), quindi su questo io non posso interloquire compiutamente. Per quanto riguarda il punto cinque, filmati acquisiti presso la Procura della Repubblica di Genova, sintesi effettuati dai C.C.T.T., cioè dai consulenti tecnici al plurale tra Digo(?) e Pecora io devo osservare questo: allora, come abbiamo già detto la scorsa volta i consulenti tecnici del Pubblico Ministero tra Digo e Pecora hanno, con una propria missiva indirizzata al Pubblico Ministero, reso edotto lo stesso dello svolgimento di questa attività di realizzazione di un documento video di sintesi, poi riversato in realtà su un dvd, su uno o più dvd. Ebbene, l’osservazione che facevamo l’altra volta è che i video che sono stati acquisiti a questo procedimento, oggetto di questa consulenza, altri non possono essere se non quelli acquisiti entro l’agosto dell’anno 2004, atteso che il 13 agosto del 2004 abbiamo avuto l’ultimo avviso ex articolo 430 codice di procedura penale di attività integrativa di indagine con la quale, tra l’altro, venivamo resi edotti dell’attività di rinvenimento di altro materiale compiuto a Genova da parte del Pubblico Ministero dottor Fiordalisi. Quindi, come già abbiamo osservato, l’ultimo limite è quello dell’agosto 2004 e quindi tutto ciò che può essere oggi prodotto all’attenzione della Corte di Assise è, come dire, è da riferirsi entro e non oltre all’agosto 2004. Ebbene, dall’annotazione a firma di Tradigo(?) e Pecora datata 14 gennaio 2005, dove si dà atto in altre parole, di aver compiuto l’attività di consulenza tecnica richiesta, a pagina due si evince chiaramente che sono stati utilizzati, per la realizzazione di questa sorta di the best off, una serie di video che sono posteriori proprio come dato fattuale all’agosto 2004. Uno su tutti 6 novembre 2004 Digos, si riferisce alla... peraltro si riferisce a fatti sottratti ovviamente alla cognizione dell’Eccellentissima Corte, si tratta dell’assalto al supermercato, saccheggio non so come qualificarlo, non mi interessa, al supermercato Panorama a Roma. Ma anche altre cose! Noi non abbiamo rinvenuto, nell’avviso di 430 e nella verifica dei documenti portati all’attenzione delle parti, questo reperto 150 LA7, questo Luna TV, anzi chiedo scusa Luna Rossa cinematografica che, peraltro, dovrebbero essere presentate all’attenzione di noi tutti come dei mini dvd, dvcam e betacam. Non le abbiamo mai trovate queste cose! E altri aspetti, proprio perché con quel 430 il Pubblico Ministero, dottor Fiordalisi, aveva solamente raccolto dei dvd di provenienza genovese, esattamente dell’ufficio di Procura di Genova, tutto il resto è sconosciuto. Quindi evidentemente sono stati sottratti alla valutazione e alla possibilità di adeguata controdeduzione della Difesa. Si tratta, quindi, di un elemento successivo al 415 bis, successivo al 430, fuori da questo procedimento, quindi inammissibile in quanto tale. Ma non è il solo elemento! La richiesta è inammissibile anche sotto altro profilo e lo diciamo adesso onde evitare questioni di tardività dell’eccezione. Questo signor, dottor, non so Pecora non risulta essere consulente tecnico del Pubblico Ministero, non risulta esserci alcun conferimento di incarico, ma l’unico consulente tecnico del Pubblico Ministero è il professor Tradigo(?). Prova ne sia il fatto che al punto sedici della lista testi è indicato solo il professor Tradigo, rispetto al quale, con riferimento anche alla richiesta della escussione dei testi, e quindi solamente con riferimento a Tradigo, noi chiediamo che venga dichiarata l’inammissibilità perché il professor Tradigo andrebbe ad interloquire e a esporre consulenze tecniche realizzate non da se medesimo, ma in... come dire, in concorso, se mi si passa l’espressione, con questo signor, dottor o professor Pecora. Che, ripeto, non è consulente tecnico e, per la qual causa, qualunque attività, in tutto o in parte compiuta da questo signor Pecora, non può entrare a far parte della cognizione di questa Corte di Assise. Lettera c, documenti di altro tipo. Solo una breve glossa, per quanto riguarda le acquisizioni confluite nel 430 dell’agosto dell’anno 2004 Eccellentissimo Presidente, io mi permetto di rinviare al verbale di riunione tra i Pubblici Ministeri di Cosenza e Genova del 29 luglio 2004 dove sono elencati i video che vengono sottoposti all’attenzione del Pubblico Ministero Fiordalisi e dei quali il Pubblico Ministero dottor Fiordalisi ne chiede copia. Potrà agevolmente, ove non sia in atti, mi sembra di sì, però ove non sia in atti, ai soli fini del decidere questa specifica questione, io chiedo che il Pubblico Ministero voglia fornirne copia alla Corte. Si potrà agevolmente valutare come vi sia una discrasia assoluta tra gli elementi fondanti il video di sintesi che, addirittura, il Pubblico Ministero chiedeva venisse proiettato prima dell’escussione dei testi e quanto formalmente rinvenuto ed acquisito dal Pubblico Ministero e, soprattutto, messo nella disponibilità delle Difese. Allora documenti di altro tipo! Qui torniamo a temi già trattati in seno alle questioni preliminari perché al punto uno della lettera c, documenti di altro tipo, ovvero documento di C. F. del 6 marzo 2001, a firma realtà antagonista della Calabria, vi invito a creare disordine e violenza a Napoli, per il quale, rammento bene, il dottor Fiordalisi aveva detto che non se ne poteva parlare perché non ne aveva chiesto l’acquisizione e quindi era fuori dei temi delle questioni preliminari. Ebbene, adesso ne chiede l’acquisizione... non vorrei ricordare male, però rammento così, in ogni caso adesso ne chiede l’acquisizione, ebbene questo documento non può entrare a far parte degli atti di questo procedimento perché è acquisito fuori dal procedimento medesimo, non dopo, prima! E’ acquisito, se mi si permette l’azzardo, non si sa da chi, in data 6 marzo 2001, e anche qui formalizzo la richiesta di acquisizione della nota di iscrizione al modello 44, che è addirittura anteriore al modello 21, il procedimento 3997, che è il procedimento che oggi trattiamo 01 R.G.N.R., non esisteva neanche nella sua forma ex articolo 44 della quale mi sfugge il numero. Perché la prima iscrizione di questo procedimento, che poi insomma avremmo modo di capire a carico di chi era nato, comunque di questo procedimento comunemente conosciuto come “no global”, è dell’aprile 2001, del 27 aprile all’esito del famoso rinvenimento del documento nipr(?). Le questioni di nullità sollevate in seno alle questioni preliminari evidentemente si riverberava, infatti comunque i nodi sono arrivati al pettine. Il documento di C. del 6 marzo 2001 è fuori da questo procedimento, perché il 6 marzo 2001 il signor C. F. evidentemente, almeno per questo procedimento, non era indagato. E quindi non si comprende come questo... innanzitutto chi abbia compiuto questa attività, che tipo di attività sia, è stato sequestrato, rinvenuto, su delega di quale autorità giudiziaria atteso che l’autorità giudiziaria, la pubblica accusa di Cosenza non era titolare di alcun fascicolo perché nessun fascicolo evidentemente esisteva. Quindi questo sotto il profilo diciamo anche metodologico e conoscitivo. Sotto il profilo più squisitamente tecnico, in ogni caso, pur ritenendo insuperabile quanto sin qui detto mi permettano in ogni caso di osservare che manca un qualsivoglia verbale, ex articolo 357 del codice di rito, che attesti, come è obbligatorio fare, la modalità acquisitiva di questo documento del 6 marzo 2001. Le date sono importanti e la dicono lunga! Lo stesso si può dire per il documento del 22 maggio 2001 di C. F., diffuso via internet, anche qui non vi era ancora indagine a carico di C. F.. In ogni caso, non si sa come sia stato rinvenuto, se fosse un’intercettazione telematica ove questa sia ovviamente... sia stata formalmente disposta, dovrebbe essere o è oggetto di perizia, io ritengo che dovrebbe essere perché non mi pare che questo sia stato oggetto di perizia. Valgano tutte le considerazioni che ho già svolto per quanto riguarda il documento del 6 marzo 2001. Manuale di autodifesa! Lo avevamo già evidenziato nella nostra prima udienza, con le questioni preliminari. Vi è una nota, invito il Pubblico Ministero a produrla, nella quale il dirigente della Digos di Cosenza dà atto di avere ricevuto, di aver ricevuto questo manuale di autodifesa circolato tra i manifestanti in data 16 e 17 marzo del 2001. Questo manuale di autodifesa, come tutti sappiamo, costituisce peraltro autonomo capo di imputazione in questo procedimento, mi sembra per il reato di propaganda sovversiva. Quindi siamo di fronte ad un corpo di reato o una cosa pertinente al reato, doveva essere formalmente sequestrato, ma anche in questo caso manca qualunque provvedimento formale di acquisizione di qualsivoglia natura e genere al presente procedimento. Noi ce lo troviamo (parola incomprensibile) fotocopiato e bypassato nel procedimento penale, ma ovviamente siamo qui per vigilare sulla correttezza dell’acquisizione. Sulla lettera D. C. ero dietro le barricate di Via Tolemaide(?) subito dopo il G8 ad una lettura attenta, che mi pare sia caro dottor Rampoldi il reale titolo, valgono tutte le questioni fatte sull’acquisizione. E’ una lettera, peraltro, in conferente ai fini di causa perché riguarda altro, è un esercizio di... devo dire gradevole scrittura perché, come tutti sanno, C. D. è una persona raffinatissima nello scrivere, ritengo che non faccia... non debba far parte di questo procedimento. Fotografie dell’occupazione dell’agenzia di lavoro interinale di Cosenza, trovato nel computer di C. A. Valga quanto detto, è attività tecnica realizzata all’esito di un sequestro, il computer è stato dissequestrato, non è nella disponibilità né della Corte di Assise né delle parti, è una consulenza tecnica realizzata in forza di conoscenze scientifiche peculiari, è un accertamento tecnico non ripetibile, è inutilizzabile il medesimo. Non so se l’ho già chiesto, al fine di adeguatamente supportare quanto detto io chiedo che tutti i verbali di restituzione delle cose sequestrate vengano portate all’attenzione dell’Eccellentissima Corte. Il punto sei: messaggio internet del 20 dicembre con invito di O. V. a compiere azioni contro agenzia lavoro interinale. In effetti è esattamente quello che è sub punto tre della pagina uno, documenti cartacei, valgano le stesse considerazioni sulle intercettazioni telematiche. Cioè si doveva provvedere secondo le forme delle perizie, se è sequestro valga quanto detto in ordine all’accertamento tecnico non ripetibile e, quindi, alla inutilizzabilità delle attività di indagine. Messaggio internet di risposta il 21 ottobre 2002, è un’intercettazione telematica, appartiene peraltro a soggetto non indagato, che non fa parte di questo procedimento, non si comprende per quale motivo debba entrare a far parte del fascicolo del dibattimento. Il taccuino di Roberto Ferrucci, dibattito BR in movimento, intervista a L. C. non sappiamo dove è stato rinvenuto, chi sia l’autore. Anche qui però, in realtà, e ribadisco la neutralità in realtà di tutte queste produzioni, si tratta di esercizi della libertà di pensiero ancora costituzionalmente garantita. Peraltro non riguarda i temi di causa, ecco questo intendo sottolinearlo perché dalla lettura si evince chiaramente che non riguarda i temi di causa. Punto nove: e-mail inviata da G. B. a C. F. per la solidarietà al compagno S. e a tutti i rivoluzionari. E’ una e-mail, le e-mail di C. F. sono state intercettate da quanto perlomeno è stato indagato, forse abbiamo scoperto che oggi anche da prima ha dato il messaggio al 63, ma questa è una nota a margine... in ogni caso, essendo questo una e-mail sul punto nove, non può che far parte di un’attività di perizia. Lo stesso valgasi per il punto dieci ed il punto undici, e-mail del 3 luglio 2001 Digos Taranto e 11 messaggio internet da C. F., xxxxxx@libero del 10 giugno 2002. E 12, anche questa è un’intercettazione telematica, e per tutti valga la richiesta di declaratoria di inammissibilità, documento internet relativo alle intercettazioni e-mail tra C., blocco rosso, black block eccetera, eccetera. Per tutte queste cose la eccezione ovviamente di inammissibilità della richiesta è la stessa. Tredici: documento estrapolato dal computer di C. F. o per aggredire la legalità eccetera, eccetera è un documento estrapolato da un computer, in virtù di un accertamento tecnico irripetibile per come ho già evidenziato più volte. Punto quattordici: e-mail relativa alla riunione del sud ribelle presso sede Cobas, su casella di posta elettronica. Anche questa è un’intercettazione telematica come medesima intercettazione telematica è quella sub punto quindici, messaggio internet del 9 ottobre 2002 dalle ore 16:48. Poi, a gentile richiesta abbrevio, dal punto sedici al punto trentasei di questa foliazione del Pubblico Ministero pagine tre e quattro valga quanto detto, sono tutte attività compiute all’esito dei sequestri dei computer degli indagati o di altri soggetti. Sono attività compiute, in realtà, accertamenti tecnici non ripetibili, la Difesa non è stata messa nelle condizioni di esperire proprie attività investigative o, comunque, di verifica dell’attività del Pubblico Ministero. Un accertamento tecnico non ripetibile, i risultati sono inutilizzabili o, comunque, nulli. 37 fotografie sequestrate ad A. L., la maggior parte delle quali la ritraggono nuda sul letto. Qui c’era la contestazione d’arma da fuoco che è caduta addirittura in seno alle indagini preliminari, io poi su queste cose veramente preferisco neanche soffermarmi perché sommessamente mi permetto di dire sono di cattivo gusto, in quanto uno si può far fotografare come meglio desidera, appartengono alla sfera personalissima di un soggetto o almeno dovrebbero. Verbali di perquisizione più verbali di sequestro e sono già (parola incomprensibile) in atti. 39 foto relative alle riunioni contro il G8 di Genova, tenutosi in questa Provincia, Università di Rende e Piazza Matteotti in cui hanno partecipato L. C., (parola incomprensibile) non indagato nel presente procedimento ed altri. Be’ dobbiamo prima sentire gli operanti, fotografi della scientifica o, comunque, del Gabinetto di polizia scientifica dei Carabinieri e poi eventualmente acquisire le foto, ma solo questa può essere l’attività da realizzare. 40 articoli stampa relativi a dichiarazioni di L. C., sono fuori dai temi del procedimento, sono comunque irrilevanti, si tratta di espressioni del pensiero. 41 documento fotografico riproducente F. G. durante la manifestazione del 17 marzo 2001, corredato dalla relazione da parte di ufficiali agenti di polizia giudiziaria della Questura di Bologna, con la quale attestano il riconoscimento. Be’ il riconoscimento si fa in udienza, se c’è un’annotazione di servizio dovevamo sentire, dovremmo sentire i testi. Non appartengono alla lista testi e, comunque, così un riconoscimento ovviamente non può entrare... anche perché non si tratta di un riconoscimento formale. 42 documento internet dalla Repubblica.it addirittura è un documento del 2003 qua abbiamo l’ipertrofia della contestazione. Questa è una contestazione dalla genesi alla rivelazione. 44 documenti rinvenuti su floppy disc sequestrato presso il dipartimento di sociologia di A. C., prima (parola incomprensibile) Genova, è un esito di sequestro, i floppy disc sono stati restituiti, è un accertamento tecnico non ripetibile, valga quanto già detto. Stessa chiosa sub punto 45, documenti rinvenuti all’interno del computer sequestrato ad A. C., da Nizza bilancio dei danni, riposa su un esito di sequestro, consulenza tecnica per accertamento tecnico irripetibile, mancato avviso alla Difesa, nullità dell’accertamento, inutilizzabilità degli esiti e valga per tutto quanto già sin qui detto. 46 documenti rinvenuti all’interno del personal computer sequestrato ad A. C. già detto. Consulenza tecnica, mancato avviso ai difensori, nullità dell’accertamento, inutilizzabilità degli esiti. 47 documenti rinvenuti all’interno del computer sequestrato ad A. C., valga la stessa considerazione di inutilizzabilità o, comunque, nullità dell’attività, inutilizzabilità degli esiti intendo dire, inammissibilità della richiesta. Fascicolo fotografico redatto dalla Digos di Napoli furgone bianco, non si capisce a che cosa faccia riferimento, in ogni caso prima di acquisire qualsiasi esito di attività degli operanti di polizia giudiziaria bisogna, conformemente alla lettera del codice, sentire gli stessi. Io, in ordine alle controdeduzioni sulle richieste di prova del Pubblico Ministero ho concluso e concludo quindi per l’inammissibilità dell’intera richiesta di prova documentale per come è formulata dal Pubblico Ministero e rassegnata all’indice dei documenti prodotti all’udienza del 30 marzo. Nulla quaestio sulla lista testi, tranne che sul consulente il professore Tradigo che ha realizzato di fatto una consulenza tecnica in combinato disposto in unione con altro soggetto che non risulta essere consulente tecnico del Pubblico Ministero, per il quale non vi è un formale incarico e, comunque, ove ciò fosse superabile l’attività del professor Tradigo, con riferimento all’attività di realizzazione di video mi riferisco, poi sulle realizzazioni informatiche vedremo, è inammissibile perché realizzata comunque in violazione del diritto di Difesa avendo avuto ad oggetto video afferenti fatti successivi all’ultimo 430 codice di procedura penale e quindi sconosciuti alla Difesa. Mi pare di avere concluso ed ho chiesto...
P: -. Non ha richieste di prova per sé?
D: (Petitto) -. Sì, ah, posso anche concludere sulle mie... P: -. Sì, prego!
ESPOSIZIONE INTRODUTTIVA DELLA DIFESA: Il difensore avvocato Carlo Petitto nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2 codice di procedura penale, indica i fatti che intende provare e chiede l'ammissione delle prove, come segue:
D: (Petitto) -. Io chiedo l’ammissione dei testi per come indicati in lista. Se la Corte ritiene passo anche a... ma in realtà le circostanze sono già compiutamente rassegnate. Si tratta di soggetti che potranno riferire sull’attività politica dell’imputato, sul suo impegno da sempre, sulla partecipazione ai cortei in genere, i cortei nello specifico dei quali stiamo parlando. In realtà, per quanto riguarda il C. è solo quello di Napoli. Il teste Cosentino che, per quanto riguarda la lista testi di questo difensore, è sotto il numero sei riferirà, inoltre, sulle lesioni patite dal C. nel corso della manifestazione del 17 marzo 2002. E. P., S. V. e I. A. riferiranno nello specifico sulla manifestazione del 17 marzo 2001. Rappresento come puntualmente in lista testi sia stato inserito il nominativo di I. A. che verrà sentita ai sensi del 210 in quanto originariamente indagata in questo procedimento. Il dottor Damiano Guagliardi è un... era, perché adesso ci sono state le elezioni, non so se sia stato rieletto, ex quindi consigliere regionale del partito di rifondazione comunista, comunque esponente del partito di rifondazione comunista e riferirà in ordine ai rapporti tra la sinistra istituzionale, il sindacato, il movimento no global ed il sud ribelle e, in particolar modo, tra i rapporti tra il partito della rifondazione comunista e sud ribelli. La conferenza di questa circostanza si ricava dal fatto che al professor C. sono state intercettate una serie di comunicazioni telematiche proprio con rifondazione comunista in ordine alle riunioni tra rifondazione e sud ribelle. E’ evidente l’importanza della circostanza e dell’escussione di questo teste per capire se davvero sud ribelle, o quello che sia stato, sia stata un’organizzazione sovversiva o invece abbia tranquillamente interloquito, dalle proprie posizioni, nell’ambito della sinistra. Fabio Niccolò, giornalista di Rai Tre Calabria, riferirà in ordine all’iniziativa politica all’interno della società Obiettivo Lavoro, atteso che durante l’occupazione del... la cosiddetta occupazione invasione edifici, per come la definisce il Pubblico Ministero, delle agenzie lavoro interinale, questi sovversivi avevano addirittura chiamato la stampa, è importante capire che cosa abbiano detto alla stampa e se sia, quindi all’esito ovviamente della prova, configurabile un’attività di sovversione video diffusa.
P: -. Va be’ ma la lista non la deve illustrare avvocato la lista.
D: (Petitto) -. No, è...
P: -. Le circostanze ci sono.
D: (Petitto) -. Sulle circostanze benissimo. Il professore Mattia e poi un politologo (parola incomprensibile) di fama internazionale. Grazie! Chiedo ovviamente l’ammissione dei testi di lista.
P: -. Facciamo una piccola pausa!

[La corte si ritira]

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Seconda parte
by Supportolegale Thursday, Oct. 27, 2005 at 4:34 PM mail:

PRESIDENTE Dottoressa Maria Antonietta Onorati -. Allora chi voleva la parola? L’avvocato Nucci? Avvocato Petitto lei ancora vuole parlare? No! L’avvocato Nucci dov’è? L’avvocato Nucci voleva la parola, dov’è andato adesso? Chi vuole parlare? Prego, prego avvocato!
D: (Belvedere) -. Oltre alle considerazioni appena prospettate dal collega Petitto, che sottoscriviamo in pieno, ed esplicitate di comune accordo, io ritengo che un ulteriore approfondimento meriti (parola incomprensibile) alle opposizioni sollevate dalla Difesa la richiesta del Pubblico Ministero, mi perdonerà se ci ritorno ma credo che vada puntualizzata, la richiesta del Pubblico Ministero della proiezione di un filmato. Già nella scorsa udienza le Difese si erano fermamente opposte a tale evenienza, non possono far altro che opporsi fermamente in questa sede denunciando la gestività del mezzo richiesto dal Pubblico Ministero, soprattutto in presenza di una giuria popolare, che finirebbe per attribuire all’esposizione introduttiva del Pubblico Ministero una efficacia argomentativa che viceversa, per via orale, questa non avrebbe. E’ inutile che ricordi alla Corte che in questa fase è Giudice delle prove, non è Giudice del merito e ineluttabilmente un filmato di quel tipo condurrebbe la Corte ad una anticipazione del merito e, comunque, influirebbe sul libero convincimento del Giudice che, in questa fase, non deve assolutamente crearsi. Per quanto riguarda, invece, le richieste di prova che avanziamo e avanzo nell’interesse di C. E. e C. F. è indubbio che la Difesa si richiami alla lista testi puntualmente depositata con le circostanze ivi indicate, ma che debba sottolineare, soprattutto al fine dell’ammissione dei testi di cui dal numero uno al numero nove per C. F. e dal numero uno al numero sette per C. E., dicevo, una riflessione sulla rilevanza va fatta. Molti dei reati contestati dal Pubblico Ministero agli imputati sono certamente di pericolo presunto, tuttavia non si può fare a meno di rilevare che per giungere ad un giudizio di responsabilità bisogna verificare, in maniera indefettibile, quale sia il livello di violenza raggiunto dall’associazione. Ebbene, questo tipo di accertamento si risolve sicuramente nella verifica dell’idoneità e comportamenti posti in essere dai singoli associati per ledere il bene tutelato. E’ evidente, infatti, che se si pretendesse di attribuire a qualsiasi comportamento illecito quantunque connotato da un minimum di violenza la possibilità di configurare i reati appena qui contestati agli imputati ci si ritroverebbe in pratica alla criminalizzazione di qualsiasi manifestazione del pensiero. E’ per questo che i testi citati e di cui ho parlato indicandoli numericamente dovranno riferire sulla... e chi meglio di loro può farlo, sulla messa in pericolo del bene tutelato. D’altra parte che anche nei reati di mero pericolo necessiti una verifica di questo tipo è sancito dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze, si vedano per tutte la 87 del 1966, la 65 del 1970, la 108 del 1974, nonché la Corte di Cassazione la 5578 del 2002. E’ evidente che le personalità (parola incomprensibile) o istituzionali che la Difesa richiede di citare sono personalità che compiutamente possono riferire su questo turbamento e sul pericolo. Per le altre persone indicate sono state puntualmente indicate anche le circostanze, per cui si richiede l’ammissione dei testi indicati nella propria lista testi nonché il controesame di quelli indicati dal Pubblico Ministero.
P: -. Avvocato Nucci prego!
D: (Nucci) -. Sì, sarò brevissimo rispetto al discorso delle questioni sollevate dall’avvocato Petitto in termini di inutilizzabilità di quello che è la messe di documenti che il Pubblico Ministero ha prodotto ai fini dell’acquisizione. Sottolineerò soltanto il come, anche se l’avvocato Petitto in maniera sapiente ha detto “sono quasi tutti di carattere neutrale rispetto al merito della vicenda”. Ed allora ci si potrebbe chiedere perché, se il carattere è neutrale, la Difesa si ostina e si è ostinata e si ostinerà ad eccepire l’inutilizzabilità ai fini della decisione? Perché comunque è indispensabile che nell’acquisire una prova, nell’utilizzarla vi sia il rispetto di quelli che sono i termini codicisticamente stabiliti. Vi è, nel nostro processo, il riconoscimento del metodo accusatorio della formazione della prova in dibattimento, in cui le parti dovranno avere ed avranno parità. E parità significa ovviamente che le prove vietate dalla legge non potranno trovare ingresso in questo procedimento. Perché l’avvocato Petitto sottolineava, con tanta insistenza, questo dato? Perché è importante e questo soprattutto per i componenti laici del collegio, è importante che ci si renda conto di una cosa: nessuna decisione, nessun merito potrà avere, all’interno del procedimento, una prova che è stata acquisita illegittimamente. E’ inutile entrare nel merito se la prova è a favore o contro, se è utile all’accusa o alla difesa, è inutilizzabile, è irrituale, è vietata dalla legge la sua acquisizione. Ecco perché ci si poneva il problema, e lo poneva l’avvocato Belvedere, della possibile suggestione che potrebbe creare il video del quale si chiede la produzione. Perché, in realtà, la suggestione maggiore è quella di aver creato uno strumento senza aver consentito alla Difesa di esercitare la propria funzione difensiva all’interno di questo procedimento. Quando con il 415 bis che significa che le indagini preliminari sono chiuse e viene depositata tutta l’attività di indagine compiuta dal Pubblico Ministero significa che in quel momento la Difesa ha a disposizione tutti gli atti di indagine e sa materialmente come regolarsi nell’articolare la difesa dei propri assistiti. Nel momento in cui vengono compiute attività di indagine successivamente a quel momento il codice dice che è necessario comunicare alla Difesa le attività di indagine perché la Difesa ha il diritto, ma anche l’onere, di poter modificare, articolare meglio, prendere atto di quello che di nuovo c’è e regolarsi proceduralmente. Nel momento in cui la formazione di questo video utilizza situazioni acquisite successivamente a quello che il codice dice essere l’atto necessario per potere acquisire nuove indagini, che è l’articolo 430, significa che il Pubblico Ministero ha, in tutti i casi, taciuto alla Difesa delle circostanze che dovevano essere comunicate. Questo significa che inevitabilmente il Pubblico Ministero ha inteso operare oltre il dettato normativo! Questo significa che è impossibile, non è possibile consentire questo! E c’è una sanzione che è quella della inutilizzabilità. L’avvocato Petitto, nella sua articolata discussione su tutti i punti del materiale probatorio che il Pubblico Ministero chiede poter acquisirsi, vi ha detto, in realtà, il perché su ogni singolo documento vi è una sanzione di inutilizzabilità. Non deve far paura e non deve creare alcuna disfunzione all’interno di quella che è la vostra poi... che è il vostro ragionamento che andate a fare il fatto che si estromettano dei documenti dal processo. Sarebbe pericoloso il contrario! Cioè consentire che documenti, irritualmente formatisi, possano essere sottoposti alla vostra cognizione ai fini di un giudizio. E’ un procedimento particolare questo, è un procedimento particolare e ce ne rendiamo conto tutti, vista anche la composizione dell’organo che dovrà giudicare. Sono quei classici procedimenti in cui si invoca, non solo l’amministrazione della giustizia in nome del popolo, ma l’intervento diretto del popolo, cioè che debba controllare effettivamente, per alcuni reati la cui tipologia è assolutamente grave, che venga il tutto esercitato in maniera regolare. Qual è l’altra stranezza? Che, a nostro parere, fa il paio con quella dei documenti. Poniamo attenzione a come è formulata la lista testi del Pubblico Ministero. Noi sappiamo che ognuno fisicamente, in base al proprio ruolo o al proprio essere stato presente in un determinato luogo ove si è verificato un qualcosa, può essere chiamato a deporre su fatti e circostanze inerenti l’imputazione. Vi sono una serie di persone qualificate che sono chiamate a deporre in virtù della loro preparazione professionale o, comunque, della loro preparazione professionale in un determinato settore. Ebbene, a noi sembra strano! Non perché la nostra lista testi si sia formata in maniera sterile, perché anche noi abbiamo cercato di allargare il nostro tema probatorio anche a persone diverse dal cosiddetto testimone oculare. Ma a noi sembra strano come è stata formulata la lista testi del Pubblico Ministero, laddove si chiede addirittura a persone, che sicuramente non sono qualificate in questo senso, di esprimere un parere su, per esempio, e mi riferisco all’ispettore capo Aiello e agli altri testimoni del capo 6, esprimere un parere sul significato associativo dell’espressione utilizzata da C.. Sembra assolutamente una questione di poco conto e invece è gravissima! Cioè chiediamo ad un testimone, che altri non è se non un Ispettore di Polizia, di esprimere un parere sulla qualificazione da dare ad un’espressione. E la cosa è oltremodo grave perché sono tantissimi i capitolati di prova che il Pubblico Ministero imposta in questo modo. E, cioè, si chiede sempre alle stesse persone di esprimere un parere sul significato associativo di una telefonata! Cioè un Ispettore di Polizia dovrebbe venire qui a chiarire il significato associativo di una telefonata! Noi sappiamo che il metodo è unico, c’è l’intercettazione telefonica, vi è la trascrizione, vi è la perizia, verrà il perito, risponderà sul contenuto delle telefonate e sarà vostra cognizione quella di dare un’interpretazione alle telefonate. Chiediamo ad un Ispettore di Polizia di chiarirci se una telefonata è o meno sovversiva o se un’espressione è più o meno sovversiva o rivoluzionaria. Altrettanto grave è quello che si tenta di far passare come una sovversione del dato storico ufficiale. E questo accade nel momento in cui si vorrebbe far venire qualcuno qui a dire che lotta continua era una associazione sovversiva, era una banda armata. E chi può dirlo? E perché lo dovrebbe dire un Ispettore di Polizia quando abbiamo un dato storico che dice il contrario? E’ questo l’oggetto della prova che è consentito dal codice? Cioè sono questi i fatti che il codice consente di provare attraverso l’escussione testimoniale? Noi riteniamo di no! E riteniamo di no sulla scorta non di una lista testimoniale basata sulla mera ricostruzione dei fatti, ma su una lista testimoniale che possa consentire a chiunque di capire come effettivamente si è articolato il discorso dei movimenti all’interno di una situazione che negli anni ha conosciuto diverse sfumature e che, probabilmente, non sono patrimonio di tutti e non per ignoranza imputabile a colpa, ma proprio perché hanno una loro peculiarità. Diventa complicato e diventa oltremodo sterile, a mio sommesso parere, quello di ritenere addirittura il capo della Polizia come soggetto titolato a riferirci l’oggetto delle discussioni all’interno del G8. Come se il capo della Polizia avesse materialmente assistito ai lavori del G8 o possa aver materialmente partecipato ai lavori del G8. Perché dico questo? E perché insisto su questa situazione? E’ chiaro che questa Eccellentissima Corte avrà la possibilità, per come è articolato il capitolato di prova del Pubblico Ministero, non di ammettere o non ammettere i singoli soggetti che verranno a riferire ma di, comunque con una mozione d’ordine, ammettere o non ammettere le circostanze sulle quali saranno chiamati a riferire, perché è veramente sterile, e ritengo sia tale realmente, far venire De Gennaro a riferirci sul contenuto del G8 per averlo appreso da chi o da che cosa non si comprende bene. Perché se De Gennaro sui lavori del G8 ha appreso dalle stesse fonti nostre ritengo che sia la medesima circostanza che potrà riferire chiunque altro! Ed allora, è qua che nasce la necessità di aver citato chi materialmente ha preso parte al G8, se veramente interessa ed è oggetto di interesse reale e concreto di tutti quanti noi sapere di che cosa si è discusso nei particolari nel G8 i soggetti titolati altro non sono che chi materialmente ha preso parte al G8. Se realmente ci interessa, e ci interessa davvero, comprendere se la cospirazione politica mediante associazione ha creato un turbamento all’interno dei lavori del G8 be’ questo ce lo possono riferire soltanto i testimoni citati dalla Difesa del D., che sono coloro i quali hanno preso parte direttamente al G8, ci riferiranno loro sì per averlo direttamente fatto il G8, ci riferiranno di ciò che si è discusso nel G8. De Gennaro non ne sa niente! E ci diranno anche se ciò che è accaduto al di fuori dei lavori del G8 abbia creato un turbamento. E’ molto importante che, e con questo passo brevemente ad analizzare la lista testi di D. e di C., è molto importante che si tenga nella debita considerazione non solo il testimone che riferirà della condotta di C. o della condotta di D. ai cortei di Genova. E’ importante anche che si tenga nella debita considerazione il contributo che potrà offrire il politologo, il sociologo nel momento in cui verrà a spiegarci la differenza che c’è, ad esempio, tra i segmenti appartenenti all’area anarchica, le tute bianche, i disobbedienti, i black block e quant’altro. Perché è importante capire e comprendere che ci sono determinate situazioni che confliggono politicamente tra loro e non è possibile accorparle in maniera sterile come se facessero parte di un unico corpo. E’ importante comprendere, lì dove c’è stato effettivamente qualche cosa da analizzare, è importante comprendere la genesi ed è importante anche comprendere il risultato cui si è arrivati attraverso la partecipazione politica ad un evento. E’, altresì, importante, al fine di valutare la personalità in termini di vissuto di una persona politicamente parlando, è altresì importante andare a capire non solo quello che è stato l’evento specifico della partecipazione ad un corteo, ma anche quello che è stato il vissuto politico, durato decenni, di una persona che evidentemente si è manifestato e manifestandosi non può essere contraddittorio rispetto poi ad un periodo particolare. Questi sono i testimoni di C. e sono i testimoni di D. Altri vi verranno a riferire, entrambi hanno collaborato con testate giornalistiche dell’attività svolta a Genova, vi verranno a riferire dei reportage fatti a Genova da questi due soggetti. E’ questa la qualità di teste che deve rivestire una persona nell’ambito di un procedimento penale! Nessuno verrà a riferirvi sulla qualità sovversiva di una frase, qualcuno verrà a riferirvi, perché è importante, sul linguaggio fatico utilizzato, per esempio, in alcuni contesti. E mi riferisco, in particolare, ai testi Leporace e Crocco. Perché questo? In alcune telefonate il Pubblico Ministero ha posto l’attenzione su determinate frasi. E’ importante sapere, e questo ognuno di noi lo sa perché i figli parlano in un certo modo, il linguaggio gergale fa parte del patrimonio comune ad ognuno di noi, è importante sapere se alcune espressioni, alcune frasi sono frutto di un modo di dire oppure sono frutto della rappresentazione di una situazione reale. Non è una lista testi, quella della Difesa, sterile, è una lista testi articolata in maniera tale da far comprendere a tutti, e prima ancora a noi della Difesa, quella che è la reale portata della vicenda. Non chiediamo l’impossibile a nessun teste, non abbiamo piegato nessun teste alle esigenze difensive, cosa che invece ha fatto il Pubblico Ministero, il quale chiede a Ispettori della Questura di definire se è sovversiva o meno una telefonata e pensiamo che effettivamente l’ammissione in toto di tutto il capitolato di prova per C. e per D. possa dare un concreto contributo al processo, un concreto contributo alla ricerca della verità, un concreto contributo alla ricerca della verità che diciamo dia ragione anche a chi ha pensato bene effettivamente che quello che è accaduto a Genova, come i lavori del G8, in realtà fosse un qualcosa che bisognasse anche contestare e non accettare in maniera supina. Il punto da ultimo, e concludo, potrà sembrare strano, e lo è in effetti, l’avere individuato i capi di Stato che hanno partecipato al G8 come le persone titolate a riferirci alcune circostanze. Io penso che questo procedimento sia un procedimento che non può non riconoscere la particolarità dell’oggetto dell’imputazione. Ed è importante conoscere anche cos’è realmente accaduto all’interno delle riunioni del G8, è importante sapere se c’è stato un turbamento o anche soltanto se è stato avvertito qualche cosa all’interno dei lavori. Io non penso che possa essere non riconosciuto il diritto della Difesa di poter escutere come testimone Berlusconi, anche perché... o Putin, o tutti quanti gli altri, anche perché è molto importante sapere effettivamente il loro pensiero su quello che è accaduto ed il loro pensiero su come si sono dipanati i lavori e sono andati avanti. Grazie!
D: (Mazzotta) -. Posso Presidente?
P: -. Prego!
ESPOSIZIONE INTRODUTTIVA DELLA DIFESA: Il difensore avvocato Giuseppe Mazzotta nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2 codice di procedura penale, indica i fatti che intende provare e chiede l'ammissione delle prove, come segue:
D: (Mazzotta) -. In trenta secondi l’avvocato Mazzotta si oppone come hanno già fatto i colleghi e non ripeto assolutamente nulla di quello che hanno detto alle richieste di documenti del Pubblico Ministero, facendo ancora una volta rilevare, perché questo dato è evidentemente significativo, come questa Difesa non sia stata in condizioni di visionare in Cancelleria la documentazione che pure doveva essere evidentemente lì allocata a disposizione del difensore. Abbiamo prodotto l’attestato della Cancelleria da cui risulta, appunto, che fino alle ore 13:45 di ieri quel materiale, quei dischetti, quelle video cassette non erano depositate in Cancelleria e questo certamente ha significato violazione dei diritti della Difesa. Che poi quelle video cassette fossero in giro nel palazzo per consentire magari ad altro collega di ottenere una copia eccetera questo non significa nulla, perché il dato oggettivo e finale è avere impedito, non avere consentito a questo difensore di prenderne visione. E, dunque, su questo credo che la Corte qualcosa debba dire e debba fare, magari anche rimetterci in termine per poter visionare e più compiutamente articolare eventualmente un discorso di opposizione o meno all’acquisizione specifica di quelle cassette ma certamente la cosa non può restare priva di una risposta da parte della Corte di Assise. E questo è quello che bisognava più specificamente dire rispetto a quanto già hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto. Per quanto riguarda le liste certamente mi sembra che la lista del Pubblico Ministero non sia una lista complessivamente accettabile. Non credo che si debba soltanto dire che alcune circostanze sono da eliminare ed altre sono da mantenere. Il legislatore vuole che vi sia la indicazione delle circostanze perché evidentemente si deve poter comprendere la utilità complessiva di quel teste e se le circostanze indicate sono, per come vi ricordavano i colleghi, circostanze assolutamente inammissibili perché non si possono chiedere ai testimoni pareri, impressioni o cose similari e si pretende di ascoltarli appunto su quello che è il significato di telefonate io credo che rispetto a questo la Corte debba dire che la lista testimoniale, nel suo complesso, è inammissibile. Pochissime parole per quello che riguarda la lista testi della Difesa, naturalmente chiedo di essere autorizzato alla escussione di tutti quei testi che sono stati indicati nell’interesse di D. e di S. Già lo dissi all’inizio di questo processo: che si tratti di un processo politico non ce lo dobbiamo dimenticare mai! Né ci si deve dimenticare che evidentemente questo processo non lo abbiamo voluto noi. E allora lo Stato che questo processo ritiene di dover fare deve anche assumersi l’onere di farlo nella maniera il più complessivamente corretta dando a questi cittadini, che sono dei piccoli cittadini rispetto ai nomi altisonanti di Bush, di Putin, di Berlusconi e quant’altro, ma a questi piccoli cittadini bisogna dare la possibilità di difendersi e di difendersi appieno. Quando si discute, in questa imputazione, della contestazione che riguarda la voluta aggressione alle persone che partecipavano al G8 mi sembra assolutamente inimmaginabile che le persone che avrebbero subito l’aggressione non vengano sentite. Le notizie se non te le dà, le indicazioni se non te le dà la parte offesa più direttamente interessata certamente non ce le può dare né De Gennaro e né Aiello. Ed allora, io credo che questa Corte di Assise debba far sì che quelle piccole persone assurgano all’interno del processo alla dignità di uomini che, come tali, devono essere, come tutti, giudicati correttamente, tranquillamente e pienamente e debba accogliere tutte le richieste della Difesa avendo, invece, molta più attenzione, negativa rispetto alle richieste del Pubblico Ministero, che sembrano oggettivamente articolate in maniera tale da essere contrarie allo spirito del codice.
P: -. Avete finito i difensori e il Pubblico Ministero?
A: -. No, Presidente ci sono ancora dei...
P: -. Ah, prego!
ESPOSIZIONE INTRODUTTIVA DELLA DIFESA: Il difensore avvocato Calabrò nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2 codice di procedura penale, indica i fatti che intende provare e chiede l'ammissione delle prove, come segue:
D: (Calabrò) -. Presidente, l’avvocato Calabrò sempre in difesa di A. C. Oltre ad associarmi alle deduzioni fatte dai colleghi in ordine alle richieste di prova avanzate dal Pubblico Ministero chiedo l’ammissione dei testi come richiesti nella lista depositata e sulle circostanze ivi indicate, nonché il controesame come per legge.
P: -. Prego il Pubblico Ministero!
D: (D’Addabbo) -. No, ci siamo ancora noi.
P: -. Ah, ci siete ancora voi!
D: (Belvedere) -. Presidente mi scusi.
P: -. Ma lei ha già parlato però.
D: (Belvedere) -. Sì, volevo... ho dimenticato prima di richiedere la acquisizione di produzione documentale che proviene dall’imputato.
P: -. Prego!
D: (Belvedere) -. La produzione documentale è rilevante in quanto si tratta di un... di vari racconti di C. che il Pubblico Ministero avendo trovato sul computer di C. ha enfatizzato e creduto fosse un resoconto degli scontri di Genova, in realtà era un racconto contenuto in un libro. Una piantina che ripercorre il percorso che C. ha fatto a Genova e alcuni articoli di stampa che denotano la personalità del C. e consentiranno alla Corte di leggere anche i metodi di antagonismo e di lotta politica propugnati dal C.
ESPOSIZIONE INTRODUTTIVA DELLA DIFESA: Il difensore avvocato Luisa D’Addabbo nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2 codice di procedura penale, indica i fatti che intende provare e chiede l'ammissione delle prove, come segue:
D: (D’Addabbo) -. Avvocato D’Addabbo per... intanto per il mio assistito F. G. e ovviamente mi associo a tutte le considerazioni svolte dai difensori per quanto... sulle opposizioni chiaramente alle richieste istruttorie del Pubblico Ministero. In particolare, rispetto appunto all’acquisizione di tutto il materiale video che il Pubblico Ministero ha prodotto sicuramente insomma sia... o, comunque, mi oppongo sia per la... insomma per la considerazione che non c’era stato comunque consegnato sia per le altre appunto... anche le altre motivazioni trattandosi di una documentazione, di un materiale molto più ampio di quello che era stato indicato nell’avviso di cui al 430 codice di procedura penale. E, in ogni caso, nel caso in cui comunque diciamo venisse acquisito chiaramente mi riservo una richiesta di perizia sulla genuinità e completezza delle prove poi acquisite e, a tal fine, comunque proprio per l’esame di tutte le prove documentali proprio all’attività tecnica di visione, esame di tutte le prove documentali video, audio e fotografiche depositate in questo procedimento nomino fin d’ora un consulente tecnico nella persona del signor N. F. e deposito nomina in questo momento. D’altra parte per quanto riguarda, invece, appunto le richieste istruttorie chiaramente mi riporto alla lista testimoniale depositata nella Cancelleria nei termini da questo difensore. E chiaramente la Difesa intende dimostrare che, a differenza di quanto sostenuto chiaramente dalla pubblica accusa, l’imputato che assisto, come anche gli altri imputati, non sono assolutamente responsabili dei fatti loro contestati, in quanto la semplice manifestazione di un... diciamo di pensieri ed idee politiche, anche attraverso una delle modalità comunque di dura contestazione politica che non rivestano appunto i caratteri della violenza è di questo dico sono i fatti di cui qui si discute in maniera incontestabile e sicuramente non possono concretizzare, neppure in astratto, i reati contestati, anzi rientrando nella previsione dell’articolo 21 della Costituzione che tutela il diritto di manifestazione del pensiero. E, quindi, da questo punto di vista diciamo la lista testimoniale di questa Difesa è proprio incentrata sul... come dire, provare e dimostrare tutte diciamo le attività di preparazione in modo proprio pubblico e palese svolte come riunioni eccetera, svoltesi a Genova prima della preparazione del vertice, sia, nel caso che mi riguarda, a Taranto e in Puglia per quanto riguarda appunto il mio assistito. Nonché ovviamente una serie di video operatori, fotografi e giornalisti che erano presenti a Genova, oltre ai parlamentari anche che hanno gestito i rapporti con il... diciamo con i rappresentanti istituzionali presenti a Genova, proprio per organizzare questi cortei e queste manifestazioni. E, pertanto, appunto chiedo l’ammissione dei testi indicati in lista sulle circostanze che sono indicate. Inoltre, chiedo l’acquisizione di produzioni documentali consistenti in reperti video che deposito oggi, contenuti in un formato... uno in un formato VHS e l’altro, invece, in formato CD che sono appunto materiali acquisiti, reperti già acquisiti dal Tribunale penale di Genova sezione seconda in composizione collegiale alle udienze del 16 novembre e del 23 novembre 2004 in relazione specificamente alle modalità proprio di gestione dell’ordine pubblico a Genova e, fra l’altro, io in questo indice, cioè non si tratta qui in questo caso, a differenza di quanto fatto dal Pubblico Ministero, di reperti dei quali appunto non si sa esattamente la provenienza e, in ogni caso, diciamo integrali. Si tratta semplicemente di sequenze che io ho numerato nel... appunto in questo indice e rispetto alle quali appunto viene evidenziata chiaramente la provenienza e che sono necessarie proprio, in particolare, per ricostruire ho detto la... diciamo i momenti di gestione dell’ordine pubblico e soprattutto i momenti di... legati al... insomma all’esame ed al controesame di alcuni dei testimoni insomma impiegati a Genova e citati proprio nella lista del Pubblico Ministero. E quindi deposito questo! E, inoltre, mi riservo anche ulteriore produzione diciamo documentale sia video, audio e fotografica. In particolare le foto, i reperti fotografici, sempre acquisiti già dal Tribunale di Genova all’udienza del 23 novembre 2004, nonché le comunicazioni radio della centrale operativa di Genova del 20 luglio 2001 che sono in corso di trascrizione nel procedimento di Genova e che io, in realtà, avrei, ma non tutte le trasmissioni ovviamente, io in realtà avrei già fisicamente qui però purtroppo non ho un indice a disposizione, per cui piuttosto che darle... perché sono appunto degli... anche lì delle... semplicemente diciamo quei documenti che sono rilevanti ai fini della Difesa, quindi non tutte le trasmissioni radio a Genova in quei giorni. Devo dire che pensavamo appunto, almeno per quanto mi riguarda, insomma che la lista testi già presentata fosse sufficiente e che comunque in realtà appunto è la pubblica accusa che ci richiede, sulla base proprio di tutto questo materiale, di fare insomma un processo che in realtà è già in corso presso il Tribunale di Genova, come noi avevamo già ampiamente diciamo sostenuto rispetto alle eccezioni di incompetenza territoriale e, quindi, su questo devo dire... chiaramente non... insomma è necessario, anche da parte della Difesa, poter controdedurre. Quindi questo... ovviamente chiedo anche il controesame dei testi di cui alla lista del Pubblico Ministero.
P: -. Prego il Pubblico Ministero!
D: (D’Addabbo) -. No, mi scusi in sostituzione della collega Senese deposito... allora chiedo chiaramente l’ammissione dei testi di cui alle liste dell’avvocato Senese, che sono tre, depositate una il 16 novembre 2004, l’altra il 18 novembre e l’altra il 22 novembre 2004. Chiedo quindi appunto l’ammissione dei testi di cui alle tre liste depositate, alle quali mi riporto integralmente. Le deposito una memoria nelle quali vi è una illustrazione delle prove documentali delle quali appunto la Senese, la collega, i colleghi anzi Senese, Pisapia e Annalisa Senese e Saverio Senese, chiedono chiaramente l’acquisizione. Dove, appunto, c’è tutta l’illustrazione della prova, con gli allegati. Si tratta quindi di prove documentali e, inoltre, all’allegato cinque viene chiesta appunto l’acquisizione anche di un (parola incomprensibile) che è una copia di una video cassetta del TG5, di cui la collega si riserva poi la produzione comunque materiale. Inoltre anche la collega, alla pagina dodici della memoria, nomina un consulente tecnico di parte e a pagina dodici e a cui ovviamente mi riporto. E quindi anche per la collega chiedo l’acquisizione delle... diciamo stante questo... diciamo stante anche la tardività della notifica da parte del Pubblico Ministero del deposito... cioè la problematica... perché la collega in particolare chiede, altresì, la remissione in termini rispetto ad una consulenza tecnica che abbia ad oggetto proprio quel DVD che è il DVD che è stato, come dire, tardivamente... del quale è stato tardivamente comunicato il deposito alle Difese e quindi chiede di essere rimessa nei termini per effettuare un accertamento tecnico di parte ed ascoltare, in qualità di consulenze di parte in aula, come teste a discarico, il signor Luigi Picazio nato a Napoli e l’oggetto dell’incarico è l’esame proprio sulla formazione del DVD. Quindi in questo anche la Difesa D’Addabbo chiaramente appunto lo aveva fatto presente prima con la propria nomina e quindi chiaramente il controesame dei testi della lista del Pubblico Ministero. Per la collega D’Agostino, infine, ugualmente controesame dei testi di cui alla lista del Pubblico Ministero e si riserva produzione documentale. Grazie!
P: -. Allora avete finito o no? Avete finito sì o no? Sì! Prego il Pubblico Ministero!
A: -. Sì, signor Presidente allora in ordine alla questione formulata dall’avvocato Petitto e innanzitutto in merito alla questione di incostituzionalità degli articoli 335, 405 e 407 il Pubblico Ministero rileva che la Cassazione più volte si è espressa sulle interpretazioni di tali norme. E, in particolar modo, segnalo la sentenza sezioni unite del 21 giugno del 2000. E’ solo, cioè, un problema di eventuale retrodatazione del termine delle indagini preliminari che, in ogni caso, ai fini della eventuale utilizzabilità di atti di indagine compiuti fuori termine qui non si pone. E’ un problema che non si pone perché le... come ha detto giustamente il difensore che ha formulato l’eccezione, questo materiale, cioè queste intercettazioni che erano state appena acquisite alla Procura di Genova ed erano appartenenti alla Procura di Napoli, poco prima del Tribunale, del secondo Tribunale della libertà, erano da quel momento negli atti del processo. Cioè siamo nel luglio del 2003! Il termine delle indagini preliminari è di un anno trattandosi di reati associativi contro la personalità dello Stato. La richiesta di rinvio a giudizio è del 30 marzo 2004, ma quindi anche l’antecedente termine, che era quello del deposito dell’avviso di 415 bis, è ampiamente nell’ambito di un eventuale anno. Ma, in ogni caso, e questo lo dico per chiarezza ma si evince molto facilmente dagli atti, è una valutazione non se il C. avesse o meno compiuto reati lì a Genova, ma è una valutazione complessa che, da parte del mio ufficio e da me personalmente, è stata svolta dopo una lettura attenta di tutti gli atti e del materiale anche filmato fino a quel momento in mio possesso, sul potenziamento che il C. ha effettuato in ordine all’associazione meridionale, a questa associazione. Cioè al contributo associativo in termini di potenziamento mediante la federazione dei due gruppi, quello del Nord-Est con quello meridionale, ed in particolar modo agli accordi federativi, chiamiamoli così tra virgolette, con il Caruso. E, quindi, si tratta di una interpretazione che è insindacabile, lo dice la Cassazione, in questi termini sul momento in cui appaiono effettivamente sussistenti gli indizi di reato nei confronti del C. che, per di più con questa valutazione, non è stato nemmeno attinto da misura cautelare come invece altri sono stati attinti. Quanto, invece, all’avvocato Petitto, alla eccezione formulata dall’avvocato Petitto sui documenti telematici nel computer di alcuni indagati, segnatamente di O. V., si tratta di... i documenti telematici sono documenti a tutti gli effetti! E la fotocopia cartacea di questi documenti, realizzata mediante la cristallizzazione dell’hard disk in cd immodificabili è un’operazione compiuta nella perfetta legittimità. E’ come la fotocopia alla quale si attesta la conformità all’originale da parte dell’ufficiale di polizia giudiziaria o del consulente tecnico o dello stesso Pubblico Ministero o Giudice che procede. E’, pertanto, una attività che non presenta alcun carattere di irripetibilità in quanto in qualsiasi momento, anche oggi, la Corte di Assise può acquisire di nuovo il computer di C. F., di C. F., di A. I., di C. A., di O. V. e del marito R. A. e verificare questa ulteriore conformità. Ma nessun dubbio è stato prospettato alla Corte, da parte della Difesa, sulla effettiva corrispondenza di questi documenti, di queste copie, di questi cd che erano e sono sempre stati nella disponibilità, e lo sono stati sicuramente da quando li ho depositati nella scorsa udienza per gli avvocati, con l’originale. Cioè nessun dubbio è stato avanzato, prospettato sulla conformità della copia e l’originale. Non c’è stato nessun imputato che ha detto “questo documento non è nel mio computer”! E, comunque, io in via subordinata, nel caso in cui la Corte dovesse ritenere, in qualche modo, necessario invece l’esame di questo... degli originali, chiedo l’immediato sequestro delle fonti, del supporto originale per tale confronto ulteriore. Quindi abbiamo la copia cartacea leggibile di un documento informatico costituito dal cd estratto da un pubblico ufficiale che è il professor Luigi Tradigo, nominato consulente tecnico da questo Pubblico Ministero, e pertanto fa fede, fino a querela di falso, finché non si dimostra che il professor Tradigo ha imbrogliato ed ha inserito fraudolentemente documenti che... per cercare di colpire gli imputati. Sul discorso di De Gennaro, meglio in particolar modo sul discorso del verbale delle commissioni parlamentari riunite dove il dottor De Gennaro, capo della Polizia, aveva quale responsabile dell’ordine pubblico nazionale delle operazioni... di quello che era avvenuto a Genova, riferito... è un documento il verbale di per sé, lasciamo stare poi il merito, il contenuto di questo documento sul quale eventualmente potremmo sentire il dottor De Gennaro come da mia richiesta nella lista testi ritualmente depositata. Ma il documento in sé è ammissibile perché... è acquisibile perché è uno stralcio di atti parlamentari! Quanto al manuale del black block, sequestrato regolarmente e la Corte ha i verbali di sequestro, i decreti di perquisizione e i verbali di esecuzione della perquisizione e di sequestro di questo manuale di black block nell’abitazione a Napoli di L. A., ha la sua pertinenza. Non è stata formulata una eccezione di inammissibilità, bensì solo di pertinenza perché illumina le motivazioni dei comportamenti posti in essere poi dalla L. A. Quanto, invece, alla dichiarazione di guerra effettuata da L. C. con cinquanta persone incappucciate con il passamontagna nel palazzo ducale dove si doveva tenere il G8, pochi giorni prima del G8, dichiarando appunto guerra ai capi di Stato, è stato ritualmente acquisito, dal Pubblico Ministero in altro procedimento penale nella fase delle indagini integrative del luglio 2004, di cui ho parlato nella scorsa udienza, è stato citato il dottor Mortola, capo della Digos di Genova, su questa circostanza, punto tredici lista testi, proprio sulla dichiarazione di guerra, leggo tra virgolette, il punto tredici per la circostanza che doveva essere chiesta al dottor Mortola e che quindi potrà chiarire anche il documento. Ma, tra l’altro, nel video vedremo, se la Corte ammetterà, il signor C., con i suoi cinquanta incappucciati mentre è nel palazzo ducale e fa questa dichiarazione di guerra. Ecco da qui la pertinenza, ai fini del procedimento, su questi capi di imputazione. Quanto alla acquisizione dei giornali e di liberazione c’è anche qui una eccezione manifestamente infondata della Difesa perché vi è l’ultima domanda alla Digos, agli ispettori della Digos, che riguarda... l’ultima domanda da me inserita quale circostanza su cui appunto riferiranno gli ispettori della Digos, riguarda proprio le modalità di acquisizione di questi giornali in originale dalla, appunto, casa editrice, proprio dai giornali che li hanno... dal giornale Liberazione(?) e sono riferenti... si riferiscono proprio alla telefonata che fa la madre di C. E. a C. E., ritualmente intercettata presso l’abitazione di C. F., che è il padre, dove si parla di una fotografia su uno di questi... su questo giornale. E allora ho preso il giorno prima, il giorno stesso ed il giorno dopo proprio perché deve essere una di queste fotografie sulle quali poi, in termini istruttori, potremmo ragionare durante l’escussione degli ispettori della Digos e durante la discussione finale proprio perché è il volto travisato e si dice... dice la madre “si vedono solo le scarpe in questa fotografia e ti ho visto eccetera”. Il sequestro, poi, del computer di A. I., fidanzata del professor C., è ritualmente effettuato in questo procedimento, non è vero che non fa parte di questo procedimento, come ha sostenuto la Difesa. E’ stata perquisita l’abitazione della A., inizialmente indagata, è stato sequestrato il suo computer dove sono stati trovati dei documenti, anche delle e-mail memorizzate. Allora le e-mail non solo entrano nel processo e qui bisogna far chiarezza, una volta per tutte, con il meccanismo delle intercettazioni telematiche, ritualmente autorizzate dove sono state effettuate e qui vi è la perizia del perito nominato dal G.U.P., bensì anche come e lì dove ci sono documenti che erano rimasti memorizzati nell’hard disk del computer ritualmente sequestrato, ritualmente fotocopiato, tra virgolette, nella cristallizzazione, così si chiama il termine tecnico informatico, sui cd immodificabili effettuato dal professor Tradigo. Professore che ha effettuato personalmente la duplicazione, infatti è corretta la precisazione della Difesa sul fatto che lui è stato citato come consulente tecnico nel verbale di conferimento di incarico. Tant’è vero che nella mia lista testi io parlo soltanto del professor Tradigo, non parlo anche di Pecora, che poi è un suo ausiliario e, se non vado errato, autorizzato, vi dovrebbe essere anche l’autorizzazione alla nomina di ausiliario. Comunque io insisto nella richiesta di citazione del professor Tradigo che era stato lui ad effettuare la copia personalmente, lui è stato citato come testimone. C’è poi dopo un carico successivo, forse il dottor Pecora è per quanto riguarda poi la reazione anche del video di sintesi su quegli altri video acquisiti nel corso del procedimento che è cosa diversa. Quanto alla disponibilità da parte degli avvocati del cd, dei cd e delle VHS, le VHS sono dei documenti che, come tali, anche i filmati sono documenti a tutti gli effetti. Non è solo il sequestro il mezzo per fare entrare nel processo un documento qualunque esso sia. Può essere un filmato, può essere una fotografia cartacea, può essere una fotografia cartacea che proviene da altro, dal digitale. Il documento è documento! Il codice di procedura penale dedica al documento una... e trova una disciplina a sé perché è, ripeto, il documento una prova, di per sé, precostituita. Tanto è vero che ormai la giurisprudenza si è assestata sulla acquisibilità del documento anche dopo la fase della ammissione delle prove, nel corso del dibattimento fino alla sua chiusura. Quanto al CD sul saccheggio del supermercato Panorama avvenuto a Roma dopo i fatti di cui al capo di imputazione da parte di L. C. e di altre persone, di cui si hanno riprese video in questi filmati che provengono dalla Rai e che sono stati acquisiti, su richiesta, nella fase delle indagini integrative, vi è negli atti che io ho depositato nella scorsa volta il carteggio con la Procura della Repubblica di Roma, il dottor Vitiello che era stato da me richiesto di poter consentire alla Digos di Roma di chiedere, appunto, alla Rai di Roma di trasmettere questi filmati, copia di questi filmati, affinché potessi utilizzarli dinnanzi alle Signorie Loro. Io produco, ripeto, già i verbali come già ho prodotto ai sensi dell’articolo 430 codice di procedura penale, ma anche l’originale che è questo l’originale che era sempre stato nella disponibilità degli avvocati, che lo è comunque da questo momento e non mi oppongo ad una remissione in termini eventualmente ritenuta necessaria dalla Corte, per l’esame di questo originale. Si tratta, comunque, sia ben chiaro, solo di un piccolo frammento conclusivo che dimostra che poi alcuni di questi indagati hanno continuato a commettere reati con la stessa finalità, con le stesse motivazioni. E, quindi, è un frammento che si pone al termine di questo video di sintesi poi creato, appunto, dal professor Tradigo e dal dottor Pecora. Quanto... chiedo scusa, al documento rivolta dei cacciaviti, acquisito dalla Digos nella sua attività, faccio presente, come già ho fatto presente alla prima udienza, che si tratta di una attività di prevenzione che la Digos normalmente, tutte le Digos di Italia normalmente svolgono e qui era stato fatto... era stata fatta questa acquisizione nel febbraio del 2001 perché ritenuto un documento comunque che poteva essere utile. Ed infatti così è stato! Poi nel marzo del 2001 è stato corredato, appunto, del verbale di acquisizione che ho prodotto alla Corte di Assise su richiesta della Corte, si ricorderà, e quindi esiste, e non è vero che non esiste, il verbale di acquisizione di questo documento. Quanto al manuale di autodifesa di cui ancora oggi si contesta la producibilità in questa sede, faccio presente che è la stessa Difesa, è l’avvocato Senese, è l’avvocato padre che inizialmente difendeva C. dinnanzi al Tribunale della libertà che ha prodotto al Tribunale di Catanzaro l’originale di questo manuale di autodifesa. Documento già fotocopiato dalla Digos di Napoli durante, perché rinvenuto in fotocopia, durante gli scontri di Napoli. Documento diffuso via internet e rinvenuto dalla Digos di Cosenza via internet, tutte e tre questi documenti coincidono, non vi è stata mai alcuna contestazione sulla loro coincidenza e, pertanto, in queste versioni così come è stato acquisito e ne è stata chiesta la produzione e su questo documento vi sono specifiche domande che saranno effettuate e rivolte agli ispettori della Digos di Cosenza, come risulta dalla lista testi. Quanto alla lettera di D. C. “ero dietro le barricate di via Tolemaide” per intenderci, questa è la frase che io intendo soprattutto utilizzare in questa lettera di D. C., diffusa via internet, per di più ha una sua utilità. Qui è stata contestata la pertinenza ai fatti di cui oggi è processo perché le sue parole coincidono perfettamente con la telefonata, sul telefono di C. A., intercettata ritualmente in questo procedimento, dove lui dichiara di attaccare i Carabinieri e la Polizia per... in quel momento dove... nel punto dove si trovava e lui si trovava, poi lo vedremo, in base a delle altre risultanze investigative, in Via Tolemaide. Quindi era lì a fare gli scontri con la Polizia ed i Carabinieri! E questo ha la sua rilevanza perché attua il programma associativo che si era... per il quale oggi è imputato, oltre a commettere il delitto di resistenza a pubblico ufficiale per il quale oggi è imputato. Quanto alle eccezioni dell’avvocato, formulate dall’avvocato Belvedere io ritengo che sia la prima volta che si parla di suggestività, non con riferimento a domande da rivolgere a testimoni, bensì con riferimento a documenti suggestivi. Cioè il filmato è suggestivo! La Corte, solo perché è formata anche da Giudici non togati, da persone, cittadini possono subire un trauma, potrebbero essere condizionate dalla visione di scontri della Polizia, dal prelevamento di pezzi di marciapiede che poi venivano buttati addosso ai Carabinieri e alla Polizia e, pertanto, non facciamoglielo vedere! E’ la prima volta che io sento parlare di suggestività quale impedimento, condizione che impedisce la producibilità di un documento invece perfettamente legittimo e, per di più, proprio perché costituito da un filmato e non da un narrato scritto, è indipendente dalla fonte. D’altronde, mi consenta, questo filmato non fa che, visto che è stato contestato in maniera ferma da parte di tutti i difensori e non solo da uno, la producibilità di questo filmato, mostra solo la verità. Cioè che quello che i soggetti oggi imputati si erano prefissi di fare, cioè distruggere le città dove venivano compiuti i vertici internazionali e gli scontri con la Polizia ed i Carabinieri erano effettivamente fatti che poi... posti in essere, quindi non è solo un reato di pericolo, ma poi una realtà effettivamente posta in essere. Su questo filmato, mi consenta ancora una annotazione, vi è una particolare importanza di una parte di questo filmato che è costituita dalle dichiarazioni di C. e C. il giorno prima degli scontri del 20 luglio del 2001 quando C. dice “domani tutti noi ci svestiamo delle tute bianche e (per evitare chiaramente di farsi riconoscere) andiamo verso uno scontro che loro hanno provocato”. Quindi già sapeva che il giorno dopo ci sarebbe stato lo scontro e incitava tutti ad andare appunto verso questo scontro. E si riprende proprio dal C., con la sua voce, e si ode e si ascolta la sua voce mentre incita i suoi... il folto uditorio costituito da altri imputati, come appunto il D. C. che alloggiava nel (parola incomprensibile) ed altri cinquanta cosentini ed altre persone, a fare questo. Sul discorso, sulla eccezione di inammissibilità delle circostanze relative, per esempio, al significato associativo, cito tra virgolette questo termine più di una volta utilizzato per delineare le circostanze sulle quali devono essere escussi in particolar modo gli ispettori della Digos di Cosenza, è un discorso che ritengo perfettamente chiaro e limpido. L’ispettore della Digos è un ufficiale di polizia giudiziaria specializzato in determinati reati, il dirigente della Digos è... prima di essere dirigente di un servizio di polizia giudiziaria è anche ufficiale di pubblica sicurezza e dovrà riferire prima, innanzitutto, su determinate circostanze specifiche che fanno parte della sua peculiare conoscenza quali ufficiali di pubblica sicurezza che è in grado, cioè, di comandare gli uomini delle forze dell’ordine in piazza durante determinate manifestazioni. Quindi dovrà dire, e questa è una conoscenza che ha lui e non ha per esempio uno della forestale, faccio un esempio, perché non è ufficiale di pubblica sicurezza in determinate circostanze, se si possono portare mazze, come ci si comporta in piazza e anche... ecco da qui nasce, poi, anche la competenza specifica non solo per i reati appunto anche di eversione per i quali si sono specializzati il R.O.S. dei Carabinieri e la Digos per la Polizia di Stato, ma su determinati termini che sono emersi durante le indagini. E qui basti un esempio: il termine blocco(?), per esempio, può assumere varie significazioni. Nel caso concreto veniva utilizzato soltanto in due modi, come blocco e qui C. ne ha parlato in macchina in conversazioni intercettate, rosso, blocco rosso da mettere dietro i black block e da far azionare in simbiosi con i black block; oppure come barricata, come cioè un’attività che doveva essere svolta sulla piazza, nella piazza per gli scontri con la Polizia ed i Carabinieri.
VOCE NON IDENTIFICATA – (Voci fuori microfono, parole incomprensibili)
A: -. E’ la spiegazione delle opposizioni.
P: -. Vi siete opposti alla assunzione testimoniale e le circostanze le sta spiegando, avete cominciato voi.
A: -. Sarò più sintetico Presidente, colgo l’invito a non... quanto, poi, alla circostanza sulla quale è stata formulata una apposita eccezione, dici “ma perché il dottor Cantafora deve spiegare questo passaggio dalle tute bianche ai disobbedienti”? Perché in questa circostanza vi è tutta la spiegazione del perché io ho poi formulato l’imputazione a C. Cioè questa federazione, poi, ha significato, e lo vedremo e ritengo di poterlo provare in quest’aula, una simbiosi, quindi che si è tradotta in potenziamento anche di questo sodalizio perché dopo il 20 luglio 2001 le tute bianche, che si erano appositamente svestite su invito del C. il 19 luglio in quella intervista di cui ho parlato poc’anzi, si sono fuse quindi il gruppo di C., i gruppi meridionali si sono fusi completamente e si sono chiamati, da quel momento in poi, solo e soltanto disobbedienti. Tramutando quella che era soltanto una pratica in una qualità, in un unico gruppo e, a mio personale avviso, quindi di un’unica metodica da condividere per determinati fini ulteriori. Ecco la pertinenza! Quanto poi al discorso dei capi di Stato di cui si è chiesta la... e di Governo, capi di Stato e di Governo di cui si è chiesta la escussione in quest’aula io ritengo che non... al di là delle intenzioni, sicuramente degli (parola incomprensibile), vi saranno soltanto degli effetti dilatori per questo procedimento e nessuna rilevanza né in termini positivi né in termini negativi sulla sussistenza dei reati associativi che, come tali, tutti, pure l’associazione per delinquere, sono di pericolo. Il reato, come è contestato, è quello di aver... di essersi associati per bloccare il G8! Che lo abbiano bloccato o non l’abbiano bloccato, l’abbiano turbato o non lo abbiano turbato è irrilevante giuridicamente ai fini del processo. E, pertanto, il Presidente del Giappone sicuramente avrà delle difficoltà a recarsi qui, il Presidente degli Stati Uniti d’America, il Presidente della Russia, il Presidente della Francia, del Canada. E quando, ad un certo punto, la Difesa degli imputati dice che il Pubblico Ministero ha chiesto l’impossibile a testi, a me sembra che l’impossibile sia stato chiesto alla Corte di Assise perché mai in nessun processo del mondo è stata chiesta l’escussione di questi capi di Stato tutti insieme contemporaneamente. Non esiste! Me lo citate voi un solo processo in questo modo, è evidente che avrà solo effetti dilatori. Infine, sul discorso della copia che la Cancelleria ha richiesto dopo quattordici giorni al quindicesimo... all’ultimo giorno non essendo in grado di effettuare la copia dei CD, anche la copia... non solo la copia sintetica, qui erano state effettuate e sono ancora a loro disposizione altre copie rispetto a quelle già diffuse e distribuite ai difensori, ma anche la copia dei CD di provenienza, quelli per esteso, come la Cancelleria quindi ha chiesto questa collaborazione alla Procura della Repubblica la Procura della Repubblica ha effettuato, in ventiquattrore, la copia dei CD. Non mi oppongo ad una remissione in termine se proprio durante la copia richiesta dagli avvocati...
P: -. No, no ma sul punto bisogna fare un po’ di chiarezza. Cioè noi abbiamo una attestazione della Cancelleria però la Corte a questo punto dispone che la Cancelleria attesti da quanto tempo i CD erano in Cancelleria e per quanto tempo sono andati via i CD. Perché, per quello che mi risulta, i CD sono stati in Cancelleria fino a ieri mattina. Poi se è stato... come no? Poi c’è stato...
VOCE NON IDENTIFICATA – (Voci fuori microfono, parole incomprensibili)
P: -. Poi c’è stato questo problema perché a me... va bene, io voglio l’attestato della Cancelleria su questa cosa perché non lo so. Va bene.
A: -. Comunque non mi oppongo, su questo punto, ad una eventuale remissione in termine né per l’esame ulteriore, ai fini del prosieguo del procedimento, di questo materiale né alla nomina di consulenti tecnici che possano esaminare questi documenti filmati, VHS che siano, CD o DVD Che siano per le loro eventuali richieste nel prosieguo del dibattimento. Grazie!
P: -. Allora, noi ci ritiriamo perché adesso vediamo quando sciogliamo la riserva, la sciogliamo adesso oppure domani mattina. Domani mattina c’è un problema: o si viene in quest’aula dopo le undici oppure si va la bunker perché l’aula è occupata. Non lo so, adesso vediamo. Ci ritiriamo!

[La Corte si ritira]
P: -. Allora, abbiamo l’attestato della Cancelleria che assume che i CD sono stati restituiti stamattina, cioè per due giorni non sono stati nella nostra Cancelleria perché sono stati poi duplicati. Quindi concediamo alla Difesa questa restituzione in termine, per così dire, e per la duplicazione dei CD, li facciamo interloquire domani. Le copie sono a vostra disposizione, le potete fare sin da subito. E ci vediamo alle undici domani mattina perché prima l’aula, quest’aula è occupata per un altro processo in video conferenza. Quindi alle ore 11:00 per lo scioglimento, non sappiamo, se di tutte le riserve perché non abbiamo le trascrizioni per domani mattina, quindi forse qualcosa ci sfuggirà vediamo. Cerchiamo di risolverle e sospende il dibattimento e rinvia all’udienza di domani ore 11:00 presso quest’aula. Dando avviso ai presenti di ricomparire. L’udienza è tolta!

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