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EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALL'ART. 166, COMMA 3 INTERVENTI A CARICO DEL FONDO PER L'OCCUPAZIONE - EX FINANZIARIA 2007.
d) Al fine di attuare un programma straordinario di svuotamento dell'intero bacino dei L.S.U. e L.P.U. gli Enti Locali, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, possono procedere all'assunzione, in deroga a quanto stabilito dal comma " dell'art. 59 della legge finanziaria 2007, dei suddetti lavoratori, a tempo indeterminato con orario anche part-time ed in soprannumero alla dotazione organica vigente.
e) Agli Enti che procederanno a tali stabilizzazioni saranno assegnati finanziamenti con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione, in misura pari all'assegno (A.S.U.) mensile più gli assegni familiari (A.N.F.), nonché alla corresponsione degli oneri previdenziali diretti ed indiretti spettanti ai soggetti assunti per la durata di anni tre.
f) Ai soggetti che abbiano raggiunto il cinquantesimo anno di età si applicano le norme previste dalla Legge 8.8.1995, n. 335, per il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici, e il finanziamento di cui al precedente capoverso sarà assegnato sino al collocamento in quiescenza dei soggetti interessati.
g) Le Regioni e gli Enti Locali potranno incrementare gli assegni di cui alla precedente lettera e) con risorse proprie."
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