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Apprendisti professionalizzanti uniamoci!
by Filippo Tronca Monday, Aug. 22, 2005 at 5:28 PM mail: filippotronca@tiscali.it

Alcune considerazioni in merito alla Delibera 583 approvato dalla Giunta di centro sinistra al gran completo.

1) La nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante, sostituisce il sistema progressivo di adeguamento salariale: il lavoratore/apprendista può essere infatti sottoinquadrato fino a due livelli rispetto a quello corrispondente alla qualifica che dovrà conseguire. L’apprendista cioè sarà pagato di meno ( centinaia di euro in meno) rispetto ai dipendenti che lavoreranno al suo fianco svolgendo la stessa identica mansione.

E’ questo il cuore strategico della Legge 30 e della Delibera Fabbiani che ne costituisce la solerte applicazione a livello regionale: creare nuove forme di lavoro flessibile e temporaneo sottopagate e perfettamente sovrapponibili ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, la cui soppressione sembra essere il vero obiettivo del governo di centrodestra, della Confindustria e a quanto pare dei Comunisti Italiani che con il loro assessore hanno presentato e fatto approvare la Delibera 583. E dei sindacati che l’hanno incredibilmente sottoscritta.

2) Grazie dunque alle opportunità offerte dal contratto di apprendistato professionalizzante ( salari più bassi e lauti incentivi statali) le aziende cercheranno di disfarsi in tutti i modi di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e di sostituirli (o riassumerli) come apprendisti o con altri contratti precarizzanti previste dalla legge 30. Per questa finalità l’apprendistato professionalizzante è anzi più efficace del contratto a progetto, in quanto ha un’estensione temporale molto più ampia ( da due a sei anni) e mette al riparo da eventuali obblighi di assunzione definitiva. E’ quello che sta accadendo ad esempio presso la Telecontact dove molti lavoratori rischiano di essere riassunti con contratto di apprendistato. Per imparare dal padrone-tutor un mestiere che conoscono a memoria e che svolgono da anni...

3) Al termine del periodo di tirocinio l’azienda può licenziare l’apprendista. La normativa non prevede infatti nessun obbligo di assunzione definitiva come sarebbe invece ragionevole.
L’azienda anzi, c’è da scommetterci, troverà di gran lunga più conveniente assumere a buon mercato altri giovani apprendisti. E il lavoratore oramai edotto ai segreti della professione, sfruttato e pagato meno di quello che gli spettava in anni di tirocinio, dovrà probabilmente cercarsi un nuovo lavoro forse ancora più precario e in un mercato sempre più selvaggio ed auto-referenziale.

4) “L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte di formazione interna o esterna all'azienda di almeno 120 ore per anno.” Questo è stabilito dalla Delibera 583 ( art.9 allegato A)
Il contratto di apprendistato può dunque costituire una forma di lavoro part-time. A quanto ammonterà dunque la retribuzione reale? Sicuramente sarà di sotto della soglia di povertà. Sicuramente sarà insufficiente a farsi una vita autonoma staccandosi dal nucleo familiare e contribuire con i consumi a evitare il collasso in atto del mercato interno ( e vorrei vedere..). sarà come tutto il lavoro precario, un non-lavoro,buono solo per gonfiare i dati Istat sull’occupazione.

5) Gli orari, si legge nel contratto, saranno decisi dall’azienda a seconda delle proprie esigenze e in concomitanza di eventuali picchi produttivi. L’azienda potrà inoltre assumere più di un apprendista ( fino un numero pari al doppio quello delle maestranze specializzate). Ciò consentirà dunque alle aziende di disporre di lavoratori a basso costo e fortemente ricattabili che potranno, opportunamente organizzati in turni di lavoro, coprire quasi interamente il fabbisogno di manodopera. Questa precarizzazione ed erosione salariale sarà per giunta incoraggiata da lauti incentivi statali.
Il contratto di apprendistato assomiglia molto da questo punto di vista al contratto di job on call (lavoro a chiamata) una delle novità più odiose introdotte dalla legge 30.

6) Buona parte del testo della Delibera è dedicato ad enfatizzare la natura formativa di questo rapporto di lavoro e a definirne minuziosamente i termini e le regole, Saccheggiando impropriamente il gergo della pedagogica.
Si legge tra le altre cose che la figura del tutor potrà essere svolta dallo stesso datore di lavoro. Il padrone assurgerà così a figura di Maestro, che avrà dunque l’ultima parola nella valutazione finale del dipendente-allievo. E dunque un arma di ricatto e sottomissione in più. L’aula sarà costiuita dal capannone aziendale. Il banco dalla postazione di lavoro. Il lavoratore, che di fatto lavorerà come tutti gli altri ma per molti meno sodi , si chiamerà apprendista.
I padroni sono tali, si diceva un tempo perchè conoscono più parole degli operai. Vero, ma parziale: sanno usare a loro piacimento cambiandone il significato. Chiamano ad esempio tirocinio lo sfruttamento di giovani maestranze.

7) I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro sono così espresse nell' art. 9 dell’allegato A :
“Conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale, conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità, conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro, conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro), conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale, conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.”

A pensarci bene ciò è esattamente quello che ciascun dipendente apprende dopo pochi mesi di lavoro in azienda e che anzi è nell’interesse delle aziende (quelle serie) far conoscere bene ai proprio addetti. Una buona formazione viene svolta anche in due tre mesi.

E allora, se sono questi i contenuti formativi, come si giustifica un periodo di apprendistato cosi’ lungo, dai due ai sei anni come stabilisce la Delibera Fabbiani?

Sei anni per imparare ad impastare il cemento? O avvitare bulloni in una catena di montaggio? O a cucire magliette in una piccola azienda manifatturiera?
Occorrono davvero sei anni di tirocinio per imparare la professione del banconista, del cassiere di supermercato, di panettiere, di commesso, di magazziniere, di operaio di ultimo livello?
Evidentemente il mercato globale, a cui si prona anche il centrosinistra, oltre a considerare noi lavoratori come merce usa e getta, comincia a considerarci anche un pò tonti e duri di comprendonio...

8) Io personalmente, tra i tanti lavori ho fatto anche il muratore (ovviamente in nero). Ma dopo soli tre mesi sapevo fare quasi tutto, tanto che il padrone mi ha proposto un’assunzione in piena regola. Per inciso quest’ultima ipotesi sarà, grazie alla Delibera Fabbiani, un’evenienza più che remota, anzi scoraggiata dalla legge...

Ps
Non essendo un esperto in questioni di diritto del lavoro non è escluso che in questo mio intervento abbia scritto cose inesatte. Confido nel dibattito on line per eventuali correzioni ed approfondimenti.

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