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vitto e spesa
by scarceranda Sunday, Feb. 02, 2003 at 9:29 PM mail:

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VITTO e SPESA

Art. 11 - Vitto giornaliero
1. Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.
2. Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.
3. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.
4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale.

Art. 12 - Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto
1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell'articolo 9 della legge e' composta di tre persone.
2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto e' effettuata in piu' cucine, e' costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.
3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualita' e la quantita', verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.
6. La direzione assume mensilmente informazioni dall'autorita' comunale sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio o assume informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione piu' vicini all'istituto. I prezzi dei generi in vendita nello spaccio (sopravitto), che sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni risultanti dalle informazioni predette.

Art. 13 - Locali per la confezione e la somministrazione del vitto. Uso di fornelli.
1. Negli istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del vitto per un massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti o internati e' maggiore, sono attrezzate piu' cucine.
2. Il servizio di cucina e' svolto dai detenuti e internati. A tal fine sono costantemente organizzati corsi di formazione professionale per gli stessi.
4. E' consentito ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi giu' cotti, nonche' per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento.
5. Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni ministerialia'....

Art. 14 - Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari
1. Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui e' consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attivita' trattamentali, culturali, ricreative e sportive. Nella individuazione dei generi e oggetti ammessi si terra' anche conto delle nuove strumentazioni tecnologiche. E' vietato, comunque, il possesso di denaro.
7. Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.

Art. 12 - Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto
1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell'articolo 9 della legge e' composta di tre persone.
2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto e' effettuata in piu' cucine, e' costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.
3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualita' e la quantita', verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.

Art.13
4.
E' consentito ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi gia' cotti, nonche' per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento.
5. Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni ministeriali che regoleranno altresi' le modalita' di uso e di recupero, anche forfetario, della spesa.

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