Pubblichiamo integralmente il comunicato stampa del Comitato Ambiente e Salute di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca sulle sentenze del TAR in merito all’impianto a biomasse progettato dall’Alce Spa.
Il 16 novembre 2011, con inconsueta rapidità (meno di un mese), il TAR Toscana ha emesso le sentenze n. 1679 e 1680/2011 con le quali ha dichiarato inammissibile il ricorso dei cittadini per l’annullamento dell’Autorizzazione concessa all’Alce per la costruzione dell’impianto a biomasse, riconoscendo ammissibile solo il ricorso di Legambiente-onlus. Con queste due sentenze il TAR Toscana ha stabilito che i cittadini residenti in prossimità di impianti potenzialmente dannosi per la salute dovrebbero “indicare il danno concretamente subito dal funzionamento dell’impianto” per essere legittimati a ricorrere. Il TAR ha ritenuto che “l’aspettativa alla salubrità dell’ambiente” non sia motivo sufficiente a legittimare il ricorso dei cittadini residenti nelle immediate vicinanze dell’impianto progettato. A supporto di questa decisione il TAR Toscana ha citato una serie di sentenze di TAR e Consiglio di Stato.
Rimandando a un intervento successivo l’analisi della risposta del TAR ai motivi di diritto proposti nell’unico ricorso esaminato, ci preme innanzitutto evidenziare che le due sentenze rappresentano di fatto un duro colpo per la democrazia partecipativa, una negazione sostanziale del principio secondo cui ai soggetti privati ricorrenti non può “…addossarsi il gravoso onere della prova dell’effettività del danno subendo, prova che, non potendo prescindere dall’effettiva realizzazione dell’impianto, finirebbe per svuotare di significato il principio costituzionale del diritto di difesa predicato dall’art. 24 della Costituzione, rendendolo possibile solo allorquando il diritto alla salute e/o all’ambiente salubre fossero già definitivamente ed irrimediabilmente compromessi od esposti a pericolo” e che non è necessario dimostrare “l’esistenza di un danno concreto ed attuale ai fini dell’impugnativa di un provvedimento che autorizza l’avvio di un’attività potenzialmente inquinante essendo sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate vicinanze ed in relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata”, principi statuiti da copiosa giurisprudenza prodotta dai ricorrenti e recentemente condivisi proprio dalla II Sezione del TAR Toscana.
Il TAR Toscana, nella recente sentenza n. 1411/2011 sull’impianto a biomasse di Gallicano, ha evidenziato, citando sentenze ad hoc, che “ i soggetti residenti in prossimità della località nella quale si intende realizzare un impianto di consistenti dimensioni preposto alla produzione di energia elettrica, ed alimentato da combustibili che sono potenzialmente suscettibili di incidere negativamente sulla qualità dell’ambiente, sono legittimati ad impugnare l’atto autorizzativo dell’impianto suddetto, attesa la sussistenza di un loro collegamento stabile con la zona interessata alla realizzazione dell’opera”. E ha osservato che “ tale legittimazione non può essere subordinata alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell’impianto, dovendo reputarsi sufficiente la prospettazione delle temute ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate vicinanze della centrale da realizzare”. E ancora: “Con riferimento agli impianti per la produzione di energia si è ritenuto che l’interesse personale, attuale e concreto ad impugnare l’autorizzazione unica è ravvisabile in capo al proprietario frontista all’area in cui è autorizzata la realizzazione dell’impianto stesso, attesa la potenziale incidenza negativa che la vicinanza dell’impianto comporta anche sul valore commerciale dei beni immobili.”
Nel caso di Gallicano il TAR, dopo aver citato le sentenze suddette, aveva addirittura sostenuto che i cittadini avrebbero dovuto fare ricorso principale. Nel caso dell’Alce il TAR Toscana afferma, invece, che per poter fare ricorso non basta la vicinanza al luogo ma occorre anche la dimostrazione di un peggioramento complessivo della situazione ambientale ed un danno concreto e diretto ai cittadini stessi, danno peraltro ampiamente documentato nei ricorsi tramite approfondite relazioni tecniche, studi epidemiologici e scientifici, verbali di ufficiali di Pubblica Sicurezza, avvio di procedure di esproprio.
A noi, cittadini comuni ma non stupidi, appare evidente che la legge non dà certezze poiché su questioni identiche esistono sentenze, clamorosamente di segno opposto, quali quelle citate, che vengono utilizzate discrezionalmente dai giudici. La discrezionalità, se pur legittima, suscita inevitabilmente sfiducia nella giustizia e nelle istituzioni.
Le sentenze n. 1679 e 1680/2011 del TAR Toscana inoltre sono sicuramente un precedente gravissimo, che, se passasse sotto silenzio e senza opposizione, rappresenterebbe una mannaia per tutti i Comitati e i Cittadini, non solo toscani, che sarebbero di fatto senza voce e senza diritto nella difesa della Salute e dell’Ambiente.
Questa sentenza si colloca peraltro in un quadro politico di evidente censura rispetto ai diritti di opposizione, replica e ricorso dei cittadini contro atti autorizzativi. Il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, solo pochi giorni fa, in un’intervista sulla questione del pirogassificatore di Castelfranco, ha dichiarato che “bisogna evitare che si ripetano casi come quello della Lucart… non può essere un comitato che si dice contrario a un’opera ad impedirne la realizzazione, se questa non contrasta con regole, vincoli e normative”.
Oltre alle scandalose contraddizioni nell’interpretazione e applicazione delle leggi, il Governatore Rossi evidentemente dimentica che le regole, i vincoli e le normative, nonché la loro applicazione, sono frutto comunque di valutazioni e scelte politiche che poggiano su opinioni scientifiche spesso contrastanti, solitamente disattendono il tanto sbandierato principio di precauzione, spesso subiscono pressioni di carattere politico e finanziario o sottostanno a logiche ricattatorie di tipo occupazionale.
Vogliamo a questo proposito segnalare proprio due normative recenti varate dalla Regione Toscana. La L.R. 1 agosto 2011 n. 35, in cui si stabiliscono misure per “un’accelerazione delle procedure per la realizzazione delle opere di interesse strategico regionale” sia pubbliche che private, nel cui ambito di applicazione rientrano gli “impianti e strutture per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti” e gli “impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”. Il DPEF 2012 Regione Toscana, a proposito del distretto cartario, stabilisce che “tra il 2011 ed il 2012, è necessario l’avvio, attraverso apposite intese, di un percorso teso a mettere in condizione le aziende del distretto di realizzare gli impianti adeguati: uno o due impianti per il trattamento termico del pulper nella Piana di Lucca e nel distretto della Valle del Serchio; impianti per il trattamento legato al recupero dei cicli tetrapack e fanghi di cartiera.”
E’ evidente che di fronte a una simile situazione politica e legislativa è necessario quanto mai restare uniti, come cittadini responsabili, per reclamare e pretendere il diritto a essere ascoltati in tutte le sedi giuridiche e istituzionali, nella convinzione che certi progetti, peraltro privi delle Valutazioni di impatto ambientale e sanitario, non debbano e non possano eludere i diritti e la volontà dei cittadini.
19 novembre 2011
Comitato Ambiente e Salute di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca
Per un commento più dettagliato clicca qui.