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Cosa dice la legge sulle intercettazione relative ai parlamentari:
L'utilizzo delle intercettazioni telefoniche relative a deputati e senatori č disciplinato dall'articolo 68 della Costituzione e dalla legge attuativa della stessa norma, la 140 del 20 giugno 2003, rimasta nelle cronache parlamentari come 'lodo Schifani', in quanto contenente la disposizione che sospendeva i procedimenti nei confronti delle cinque Alte cariche dello Stato. In base al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, ''per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza'' č necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza.
La legge attuativa della norma costituzionale, all'articolo 4 ribadisce innanzi tutto che ''quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, o acquisire tabulati di comunicazioni, l'autoritą competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene''.
L'articolo 6 poi prevede una casistica particolareggiata, con riferimento soprattutto a intercettazioni che chiamino in causa parlamentari, ma effettuate su altre utenze. Innanzi tutto ''il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti''.
Se il giudice per le indagini preliminari, su istanza di una parte processuale, ritiene che quelle intercettazioni e quei tabulati vadano utilizzati, decide con ordinanza e deve chiedere l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. La norma stabilisce che ''se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni č distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.
Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti'' violando queste disposizioni ''devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento''.
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