Ad un passo dal manicomio...
Per maggiori informazioni in campo antipsichiatrico vi consigliamo di dar una lettura al sito dell'OISM (Osservatorio Italiano per la Salute Mentale) all'indirizzo www.oism.info
Sanità/ Guzzanti propone la riforma della legge Basaglia
Rafforzamento del Tso,nuova selezione personale,più coordinamento
Roma, 14 ott. (Apcom) - La legge 180 del 1978, nota come legge Basaglia, fu la grande conquista di una stagione culturale che era iniziata nel 1968 all'università di Trento. La riforma voluta da Franco Basaglia chiuse i manicomi, strutture detentive all'interno delle quali i pazienti venivano spesso sottoposti a elettroshock e a vari trattamenti degradanti, veri e propri buchi neri dove finivano persone con difficoltà molto differenti, spesso anche non di natura psichiatrica. La legge Basaglia stabilì che "gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari", restringendo drasticamente lo spazio per i trattamenti obbligatori. Che rimasero soltanto come ultima opzione per i casi in cui è impossibile fare diversamente. L'intero intervento psichiatrico venne puntato nella direzione di un percorso riabilitativo in cui al centro fosse la volontà del paziente e il suo percorso di integrazione nella società. Le strutture psichiatriche vennero trasformate in centri da cui i pazienti potevano uscire quando volevano, e fu imposto il limite dei 15 utenti, per mettere fine a quelle enormi strutture in cui le persone diventavano un numero che si confondeva nella massa.
La riforma proposta oggi da Paolo Guzzanti punta l'indice contro questa limitazione del trattamento sanitario obbligatorio (Tso), secondo lui eccessiva, e ne dispone invece un rafforzamento, aprendo la strada al ricovero in Tso anche presso strutture private. Secondo il disegno di legge, infatti, il Tso "può essere prolungato in sede di comunità terapeutica o presso una casa di cura privata accreditata, o comunque in una struttura che esenti la famiglia da una convivenza pericolosa". Il testo introduce poi il Tso in affidamento, cioè la prosecuzione del trattamento obbligatorio sotto la responsabilità di un familiare o di "qualsiasi altra persona o nucleo familiare ritenuto idoneo, a eccezione del tutore, che suo ruolo di sostegno del paziente e di difensore dei suoi diritti deve rimanere figura indipendente, in rapporto dialettico con l'affidatario e il personale curante".
Il disegno di legge voluto da Guzzanti prevede che il servizio psichiatrico di diagnosi e cura per i ricoveri Tso in ambiente ospedaliero, dispongano di almeno un posto letto ogni 10mila abitanti. Il testo parla poi anche di "cliniche psichiatriche umanizzate", dove ai pazienti e ai familiari sia riservato un "trattamento empatico e rispettoso della loro dignità e dei loro valori". Per andare in questa direzione, il testo suggerisce che il personale andrà selezionato in base a "criteri di autenticità, empatia e rispetto incondizionato, secondo la psicologia umanistica". Accanto "ai parametri tradizionali di competenza e conoscenza nozionistica - precisa il ddl - è riconosciuta pari importanza alle qualità attitudinali e caratteriali del candidato".
Il dipartimento di psichiatria, di cui ogni Asl attualmente dispone, dovrà rafforzare il coordinamento degli interventi, sia ospedalieri che extraospedalieri, inclusi quelli sulle patologie "connesse alla farmacodipendenza e alla tossicodipendenza", che spesso viaggiano insieme alla patologia psichiatrica. Il dipartimento seguirà il paziente attraverso il passaggio nelle diverse presìdi: centro di salute mentale, servizio psichiatrico di diagnosi e cura, pronto soccorso psichiatrico e clinica psichiatrica "umanizzata". Quest'ultima, secondo il ddl, includerebbe le comunità protette residenziali, quelle terapeutiche per le doppie diagnosi (cioè i pazienti che oltre ai problemi psichiatrici presentano anche una forma di tossicodipendenza o di alcolismo), gli appartamenti autogestiti e i centri diurni psichiatrici.
Il testo istituisce poi una commissione per i diritti del malato psichico presso ogni tribunale, con funzioni ispettive e di controllo, e che decide sui ricorsi contro le decisioni del centro di salute mentale sui Tso. Inoltre il malato, il genitore o il tutore potranno scegliere liberamente il medico curante e le eventuali strutture di ricovero e supporto. Per venire incontro alle famiglie il testo istituisce un fondo, da ripartire tra le regioni, per fare fronte alle spese legali per i reati commessi e per il risarcimento dei danni provocati dai malati. Per l'attuazione della legge, in particolare per la realizzazione delle strutture necessarie, è vincolata una quota di spesa corrispondente ad almeno il 6% del fondo sanitario nazionale ed è prevista la concessione di strutture idonee disponibili da parte dello Stato e delle regioni.
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