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Respinto il ricorso di un ultrà romanista
che aveva esposto un ritratto del dittatore
Cassazione, stadio vietato a chi sventola
bandiere con Mussolini o fasci littori
ROMA – Scatta il divieto di andare allo stadio, con obbligo di firma al commissariato, per quei tifosi che assistono alle partite della squadra del cuore con bandiere che ritraggono Benito Mussolini e il fascio littorio. La Cassazione ha respinto il ricorso di Gianluca L., un ultrà romanista, contro il ‘divieto di stadio’ inflittogli per tre anni dal Gip del tribunale di Roma. Il giovane era stato denunciato per essere andato all’Olimpico, a vedere Roma-Livorno, col viso parzialmente coperto “ed esponendo una bandiera con l’effige di Benito Mussolini e col fascio littorio”.
La Suprema Corte, bocciando il ricorso, ha confermato l’ordinanza del gip del Tribunale di Roma dello scorso febbraio con la quale si imponeva al tifoso giallorosso di presentarsi al commissariato di Tivoli 30 minuti dopo l’inizio del primo tempo, 30 minuti dopo l’inizio del secondo tempo e 20 minuti dopo il termine di ogni incontro di calcio disputato dalla Roma, tutto questo per tre anni. La disposizione, sancisce inoltre la Suprema Corte, deve essere applicata anche nel caso di partite amichevoli. Così è stata respinta l’obiezione del legale dell’ultrà che sosteneva che il tribunale di Roma era intasato di sentenze di assoluzione emesse nei confronti di tifosi diffidati “che non si presentano a firmare in occasione delle competizioni estive, organizzate all’ultimo istante contro sconosciute rappresentative di categoria”.
Gialnluca L. ha tentato di alleggerire la sua posizione sostenendo che la legge che vieta l’uso di simboli che incitano alla violenza per motivi razziali si applica a chi appartiene a un’organizzazione specifica. Ma i giudici hanno respinto la tesi. Il reato, dice la Corte, “sussiste quando chi accede ai luoghi dove si svolgono manifestazioni agonistiche porta emblemi o simboli di gruppi o associazioni razziste, nazionaliste e simili, anche se non è iscritto a tali gruppi o associazioni”.
Quanto alla presunta “eccessività” del triplo obbligo di firma (durante il primo tempo, durante il secondo tempo e dopo la fine della partita, anche per gli incontri giocati dalla Roma fuori sede) la Cassazione rileva che è la stessa legge a prevedere l’obbligo di comparire personalmente “una o più volte negli orari indicati”.
(8 marzo 2007)
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