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pubblicato il 8.07.16
Legittimo definire Casa Pound razzista, dedita ad "aggressioni e spedizioni punitive", a iniziative contro i disabili, nonche' xenofoba e negazionista
·



n. 33196/10 RG NR n. 11761/14 RG GIP
TRIBUNALE DI ROMA Sezione dei Giudici per le Indagini preliminari Ufficio 17°

ORDINANZA di ARCHIVIAZIONE - artt. 408 c.p.p. e 125 Disp. Att. -
Il Giudice per le indagini preliminari Vilma Passamonti, Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di: • Paolo PERSICHETTI, n. a Roma il 6.5.1962, Indagato per il reato di cui all'art. 595 c. 3 c.p.; Letta l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla persona offesa Gianluca IANNONE quale legale rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia.

Sentiti i difensori dell'indagato e dell'opponente, data comunicazione al PM dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 409 co. 2° c.p.p., lette le memorie allegate come riportato a verbale, si osserva quanto segue.

Con l'atto di opposizione si riconsiderano criticamente invero gli argomenti relativi alla contestata valutazione di infondatezza della notizia di reato posta a sostegno della richiesta di archiviazione, indicando quale attività di investigazioni suppletive, l'acquisizione dell'informativa della D.I.G.O.S. di Roma in ordine alla circostanza se i militanti di CasaPound avessero mai promosso all'epoca dell'articolo, sul web o presso le loro sedi brindisi o festeggiato la tragedia dell'olocausto, o se avessero promosso "iniziative di ogni genere contro i disabili". Con le indagini suppletive si avanzava esclusivamente la richiesta — non ripetuta nella memoria allegata per l'odiema udienza — di acquisizione di una o più informative delle Forze dell'ordine. Tali indagini non appaiono conferenti in ordine ai fatti considerati nell'imputazione iscritta, relativa all'originaria denuncia querela, e ribaditi nelle successive memorie, nelle quali il querelante, anche in nome e per conto dell'associazione CasaPound che rappresenta, lamenta come lesivo della reputazione quanto pubblicato nell'articolo a firma del giornalista PERSICHETTI sul quotidiano "Liberazione" 1'8 maggio 2010 dal titolo "Perché il razzismo di Casapound è tollerato", in particolare dolendosi dell'attribuzione, non corrispondente al vero, all'associazione di episodi quali "aggressioni, spedizioni punitive, iniziative contro i disabili, xenofobia, brindisi alla Shoà". Non può non rilevarsi, quanto alla pertinenza e specificità di tali atti d'indagine, che l'acquisizione delle informative di PG indicate quali fonti essenziali nell'ottica dell'approfondimento investigativo, appare per contro all'evidenza inidonea a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio, tanto perché solo genericamente coordinata con i riferimenti dell'articolo di giornale alla storia del movimento di ispirazione politica di estrema destra (come si legge sul sito internet di CasaPound, l'associazione "si propone di sviluppare in maniera organica un progetto ed una struttura politica nuova, che proietti nel futuro il patrimonio ideale ed umano che il Fascismo italiano ha costruito con immenso sacrificio") e, d'altro canto, più in generale perché le iniziative contro i disabili, le espressioni xenofobe e le relative manifestazioni, o le aggressioni e spedizioni punitive, anche ove rilevanti penalmente o in relazione a norme di ordine pubblico (rimanendo escluse dalle note di PG quelle non ritenute di rilievo sotto questi aspetti) potrebbero non essere state riportate nelle informative di un determinato periodo di tempo, mentre, l'articolo di giornale non delimita a quel periodo l'analisi storico- politica espressa nei termini lamentati dal denunciante. Va peraltro evidenziato nel merito rispetto all'articolo giornalistico contenente un'aperta critica ai caratteri ed ai temi sociopolitici dell'attività dell'associazione CasaPound , come neppure con l'opposizione si rivolgano censure sotto gli aspetti della pertinenza e continenza dell'argomento trattato, che appaiono senz'altro rispettati oltre che, dunque, pacifici, lamentandosi in particolare il mancato rispetto della verità della notizia. Non appare inutile ricordare al riguardo, come a differenza dall'esercizio del diritto di cronaca, secondo l'insegnamento di giurisprudenza di legittimità in tema di diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di critica presuppone un contenuto di veridicità - secondo un concetto più circoscritto - limitato all'oggettiva-estenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse e pertanto non puntuale sotto ogni aspetto nel riferimento a precisi avvenimenti.

In altri termini per l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p., "non occorre che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il profilo essenziale di essa emergano chiaramente dalla modalità della sua estrinsecazione" (così, tra altre, Cass.Sez. V, 30.11.1995 n. 11664, e 24.5.2002 n. 20474). Siffatto nucleo essenziale di veridicità dei fatti cui hanno riferimento le parole dianzi riportate dell'articolo in esame - che critica, invero, azioni poste in essere nel corso del tempo da associati o esponenti di CasaPound e non già specifici avvenimenti - sussiste con certezza secondo quanto documentato anche da articoli giornalistici dell'epoca, attenendo dunque o trovando la propria fonte in fatti anche pubblicamente conosciuti. Così la stessa nota allegata alla memoria dell'opponente, definita "informativa" della Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione, reca un esplicito riferimento alle modalità violente dell'azione di CasaPound, laddove riferisce riguardo alla "..azione di proselitismo che l'associazione persegue attraverso l'infiltrazione nel mondo delle tifoserie ultras calcistiche" è uno dei contesti in cui "l'elemento identitario si coniuga a quello sportivo divenendo spesso il pretesto per azioni violente nei confronti di esponenti di opposta ideologia.." (cfr. nota a pag. 3) rendendo in tal modo ragione dell'attenzione portata da organi preposti all'ordine pubblico sull'associazione, della quale appariva non soltanto veritiero, ma anche noto, il carattere violento dello scontro con gruppi di estrazione politica o anche solo di tifoseria opposti, nei cui riguardi dunque esponenti di CasaPound compivano aggressioni o spedizioni punitive prendendo anche occasione eventi sportivi. Se peraltro le espressioni usate nell'articolo distinguono nella descrizione critica delle attività dell'associazione, le "aggressioni" e le "spedizioni punitive" dalle "iniziative contro i disabili" -come evidenzia la difesa dell'indagato, non essendovi alcun riferimento ad aggressioni a disabili -rende conto di come certamente vi fosse state, almeno una recente iniziativa contro i disabili, la notizia pubblicata il 23.32009 (e pertanto pochissimo tempo prima dell'articolo in parola) sul quotidiano "La Repubblica" riguardante una manifestazione organizzata da CasaPound in cui era stato esposto il cartellone con la scritta "travestiti da disabili, ma con le pance piene, siete sempre e solo iene" )- attestato dalla fotografia pure pubblicata, e dove si riporta di un ragazzo che piange perché era stato definito iena dicendo di essere down (all. 2 della memoria difensiva dell'indagato) .


Ancora limitandosi al periodo immediatamente precedente la pubblicazione dell'articolo di Paolo Persichetti dell'8.5.2010, documentano la veridicità del nucleo essenziale delle affermazioni critiche relative a manifestazioni di "xenofobia" e di "brindisi alla Shoa" da parte di componenti l'associazione, l'articolo pubblicato su "La Repubblica" il 6.2.2009 nel quale si da conto di come il circolo neofascista milanese denominato "cuore nero" gemellato con CsaPound, avesse pubblicato la fotografia di una copertina raffigurante un brindisi all'olocausto e, in altra occasione un consigliere di circoscrizione a Prato, esponente di Casa Pound, aveva inneggiato a d Adolf Hitler, come aveva riportato il giornale "Il Tirreno" (cfr. allegato 5, alla memoria difensiva dell'indagato). Del pari episodi di xenofobia concreti, si erano già ampiamente verificati, e di questi si trovano testimonianze nelle numerose pubblicazioni via web e su giornali locali della Tuscia, relative all'aggressione mediatica compiuta da esponenti di Casa Pound di Viterbo in occasione dello spettacolo teatrale di Ascanio Celestini dal titolo "Il razzismo è una brutta cosa" il 24.9.2009, nell'ambito del quale era stata svolta la rappresentazione, cui sono seguite negli anni successivi altre aggressioni (cfr. inoltre gli articoli di stampa allegati dalla difesa dell'indagato, relativi ad avvenimenti degli anni successivi). Non appare revocabile in dubbio peraltro la correttezza con la quale i fatti sono stati esposti nell'articolo di stampa, limitandosi le espressioni usate a riportare una critica alle attività politico-sociali di Casa Pound rispetto alla quale è certamente sussistente, oltre che non controversa la sussistenza dell'interesse collettivo all'argomento trattato, trattandosi di attività di un'associazione con diffusione nazionale ed avente ad oggetto temi politici e sociali di indiscutibile rilievo. Né ricorre nel caso di specie l'utilizzazione di espressioni esorbitanti le finalità di critica dell'articolo, posto che il limite della "continenza" viene superato quando il lessico impiegato, l'uso strumentale delle stesse, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano, trasmodino in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono, espressioni che all'evidenza non vi sono contenute.

Ritenuto pertanto che stanti il negativo quadro delle risultanze probatorie in atti che appaiono insuscettibili di ulteriori sviluppi ed approfondimenti e l'infondatezza allo stato della notizia di reato, unitamente alla mancanza di elementi in ordine a profili di illiceità non descritti dall'accusa, debba provvedersi all'archiviazione del procedimento,

Visti gli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att.
Dispone l'archiviazione e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
Si comunichi.

Roma, 5 febbraio 2016
Il Giudice per le indagini preliminari
Vilma passamonti

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