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terza e ultima udienza del rito abbreviato per i fatti dell’11 marzo. mercoledi’ 19 luglio alle ore 9.30 la sentenza.
PROCESSO 11 MARZO – TERZA UDIENZA RITO ABBREVIATO.
Oggi, 14 luglio, terza e ultima udienza del rito abbreviato per i fatti dell’11 marzo. Concludono le difese: Fuga, avvocato anarchico, sottolinea alcune questioni tecniche importanti, come l’uso della perizia dei RIS al di fuori delle norme della procedura penale, o la costituzione come parte civile del Comune per danni che in realta’ ha avuto l’Amsa e l’ATM. La sua arringa e’ aggressiva e sottolinea come il pm dopo e le ffoo prima abbiano abusato di un uso creativo della redazione e della lettura di verbali per fabbricare una versione degli arresti, dei sequestri e della responsabilita’ degli imputati, a uso e consumo di una volonta’ di punire fatti gravi e di farlo sulla pelle degli imputati, chiunque essi siano e qualcuno cosa abbiano veramente fatto o meno. Conclusione col botto augurando al pm e al giudice di andare qualche tempo in galera per capire cosa vogliono dire le pene che chiedono o che comminano.
Poi l’avvocato Vicini interviene per difendere il suo assistito, rievocando i molti attentati degli scorsi anni da parte dei fascisti contro luoghi e persone legate ai centri sociali. Vicini sottolinea come sia chiaro che gli imputati sono stati pescati a caso e poi la loro detenzione e imputazione giustificata a posteriori, usando le richieste di archiviazione del pm e ravvisandovi una prova implicita del fatto che le persone arrestate quel giorno non erano colpevoli di nulla, come il 30 per cento di persone gia’ archiviate. Si inerpica su terreni difficili paragonando genova e milano, e finendo per dare l’impressione di comprendere di piu’ una richiesta per devastazione e saccheggio a genova che non per i fatti dell’11 marzo. Uno scivolone un po’ discutibile per processi che sono ancora in corso.
Conclude le difese l’avvocato Vanni, che parla la lingua che il giudice comprende, quella del cittadino democratico che invoca il senso della misura. Il suo intervento suscita alcune perplessita’ nel pubblico presente. Se da un lato mette in luce alcuni limiti e problemi politici della giornata dell’11 in maniera fin troppo trasparente (sia accusando l’ANPI e la sinistra milanese di aver lasciato soli chi e’ arrivato in corso buenos aires, che sostenendo che la volonta’ di chi si era convocato in piazza lima fosse quella di una dimostrazione spettacolare nel senso piu’ truce del termine di disponibilita’ a opporsi fisicamente alla sfilata fascista piu’ che una volonta’ di fare scontri a caso nella citta’), da altri punti di vista offre una visione della storia degli ultimi 30 anni di movimento a milano che puo’ essere definita solo come uno dei tanti punti di vista sulla questione. L’appello da parte di Vanni e’ a ritrovare il senso della misura ed evitare una spirale di “eroismo” antifascista (o martirio). Nella lingua del giudice Vanni spiega perche’ l’11 marzo e’ troppo scomposto per essere preordinato, nonche’ che il concetto di devastazoine non si applica a una situazione che mezz’ora dopo i fatti lascia le persone a continuare lo shopping e chiaccherare ai lati della strada come se fossero al bar dell’ultima attrazione del sabato: lo scontro. Ricorda anche che la pena richiesta e’ sproporzionata, piu’ alta che per una rapina, equivalente a un tentato omicidio o alle pene che si chiedevano per chi veniva in corteo negli anni settanta con una pistola. Sul concorso gioca una carta di nuovo storica: ricorda il corteo fascista in cui nel 73 venna ammazzato l’agente Marino con una bomba a mano, e ricorda come l’on. La Russa in prima fila al tempo non fu mai condannato per concorso morale in tentato omicidio. Il paragone e’ sufficientemente chiaro da non necessitare tutte le parole che Vanni ha usato. Finisce con una serie interminabili di valutazioni politiche sull’opportunita’ di un certo tipo di antifascismo o altro, fino a tornare nel campo giuridico facendo capire al giudice quando e come la fattispecie della devastazoine e saccheggio e’ stata usata (saccheggi durante gli ultimi anni della guerra e tumulti sociali con centinaia di feriti e morti nel primo decennio dopo la guerra), auspicando che i fantasmi della storia non rientrino nella aule del tribunale.
A seguire le difese, sono state fatte le istanze di scarcerazione, accolte con favore per quanto riguarda i domiciliari da parte del pm, che a sua volta non ha replicato nulla alle arringhe delle difese. Dopo una parentesi breve con le dichiarazioni di alcuni imputati (che nulla hanno aggiunto alle arringhe gia’ sentite in questi tre giorni), il giudice ha concluso il rito abbreviato rinviando al 19 luglio alle 9.30 per la lettura della sentenza. Adesso il GUP Barbuto e’ solo con in mano il destino e i sogni di 29 persone. L’umanita’ non e’ una dote di cui sono colmi i carabinieri, ma forse possiamo sperare che sia un filo piu’ abbondante nella casta dei giudici.
a la prochaine
TRASCRIZIONE SOMMARIA – TERZA UDIENZA DEL RITO ABBREVIATO
[ avvocato socia di Fuga – difesa CL ]
[...]
abbiamo S. che dice che alle 12.30 circa si incontra con LC davanti al centro sociale vittoria in via friuli, poi si allontana e va verso marinai d’italia. parlano della manifestazione e nessuno ne sa molto ma di fatto LC sta andando “a vedere”. Prima di arrivare in corso buenos aires si ferma a mangiare un panino. E’ stato sentito il figlio del proprietario su delega del pm. questi dice “ricordo di aver visto un ragazzo verso l’una meno un quarto, entrare aver ordinato tre panini essersi seduto e leggere il giornale.” Passa mezz’ora e ci sta dato che la distanza e’ di tre km e mezzo. una e un quarto. Da anche lo scontrino il barista. 13:16. tutto compatibile. A questo punto la prova dei panini, confermati, dalla P. arrestata insieme a LC, che vede lo zaino aperto nel furgone della polizia che contiene tre panini. Allora dove sono le pietre che gli vengono attribuite?
[...]
Il percorso di LC e’ chiarissimo. Direi che queste circostanze oltre ad essere in atti sono state le stesse circostanze che LC ha riferito nel suo interrogatorio e sono state tutte confermate da testimonianze. Quindi quell’interrogatorio che la d.ssa Panassiti ha definito strano e’ confermato in ogni suo punto. Non penso che ci sia bisogno che io produca una cartina. Se non fosse evidente dagli atti, ho visto i telegiornali e letto i giornali e la d.ssa Panasiti dice che e’ “notorio”, quindi penso che anche io possa usare questo termine per una cartina. Veniamo al secondo capo. Non ha saccheggiato, non ha devastato, non era travisato e non aveva pietre nello zaino. Il secondo capo era quello connesso al primo: “in concorso con DP violenza a pubblico ufficiale”. Uno e’ a piedi, l’altro e’ in bici. Come potrebbe avvenire un concorso in violenza a pubblico ufficiale tra questi due? Mi pare piu’ verosimile ricostruirla in questi termini… e’ ipotizzabile una resistenza attiva in una “fuga in bicicletta” come dice la relazione?
[...]
Appena arrestato arriva in carcere e ha una lesione membranaria al timpano. Allora ho se l’e’ fatta da solo o per prenderlo gli sono saltati addosso. Dove sono le pietre non l’ho ancora capito… Perche’ le pietre non vengono inserite al capo uno ma risponde anche del capo 10 per “pietre di massicciata ferroviaria”. [...] Abbiamo detto che non vi e’ traccia di travisamento, traccia delle pietre, traccia di nulla… Rimane solo il verbale di arresto, che lo stesso pm critica apramente, perche’ per LC deve essere oro colato, libro sacro. Il pm per MM e MF accusa i verbali di false dichiarazioni. [...] Il pm nella richiesta di archiviazione dice: “questo verbale e’ generico andiamo a vedere quali elementi possono corroborare i fatti citati nel verbale. Nei video le due non sono ritratte”, come LC, “non erano travisate”, neanche LC, “non avevano nulla in mano”, neanche LC, “il fatto che facciano parte di un collettivo non rileva”, e allora perche’ deve rilevare per altri? QUesto arresto non doveva neanche essere convalidato. Il pm conclude questa traversata con una conclusione sbagliata: “nessun elemento di prova sembra incontrarsi”, alora perche’ LC invece si? Io vorrei che il pm me lo spiegasse. In effetti LC in interrogatorio ha detto che andava alla manifestazione, quindi la presenza passiva non esiste e’ solo concorso e quindi deve essere condannato. Ma perche’ invece la MF che ha detto la stessa cosa e’ stata archiviata? C’e’ qualcosa che non quadra. A questo punto a me pare che il quadro sia chiarissimo, basta che si annoti e si legga questi atti. Ma se lui non e’ statao ripreso, come e’ possibile motivare la sua sentenza di condanna. Non era travisato, non aveva pietre, gli hanno rotto il timpano per prenderlo. si chiede l’assoluzione e non la condanna a 5 anni e 8 mesi. Ma veramente l’unico elemento e’ l’esercizio del diritto di manifestare. La Digos si e’ inventata verbali di sequestro uguali per tutti. I verbali non si possono inventare. Molte persone ci dovranno spiegare la motivazione di tutto questo.
[ avvocato Fuga ]
Una cosa va detta chiaramente: questo e’ un processo politico. Sono politici gli imputati, e’ politico il fatto che si discute, il Ministero e il Comune si sono costituiti, sono politiche le misure di carcerazione preventiva, e’ stata politica la strumentalizzazione di quanto accaduto. Tutti ricorderanno i manifesti elettorali di alcune parti politiche, in cui si paventavano i fatti di buenos aires come il futuro dell’italia. E signor giudice mi spiace ma anche la sua sentenza sara’ politica. Qual e’ la funzione di un tribunale e di un processo? In una societa’ giusta, e uso il termine societa’ e non Stato, in una societa’ giusta gli avvocati deve difendere i colpevoli e non gli innocenti, perche’ non hanno bisogno di difendersi. Ma in questo processo devo difendere un innocente. Ma forse mi sbaglio, perche’ non difendo un innocente! Difendo qualcuno colpevole di essere antagonisti, o antifascisti, in uno stato che si vanta solo a parole di essere nato dall’antifascismo. Fatta questa premessa passo ai fatti. Ho due premesse tecniche. Chiedo scusa per aver interrotto il pm quando ha citato la perizia dei RIS, perche’ e’ pacifico che questa perizia non e’ stata mai comunicata ai difensori. Il pm aveva detto che lei ci aveva avvisato. Il verbale e’ chiaro. Noi siamo venuti a sapere formalmente di questa relazione nei corridoi, fuori dall’aula, per cui ce l’aspettavamo. La corte costituzionale dice con sentenze non interpretative, ci dice che questi atti non sono utilizzabili. [...] Noi non potevamo dire “alt” perche’ ormai eravamo nell’abbreviato, in quel momento abbiamo saputo di questo atto. Il pm non introduce un reato, ma usa quella denuncia ai fini della valutazione dell’episodio, ai fini della valutazione dei comportamenti. Un conto e’ affrontare la polizia con dei sassi o dei fumogeni, un conto e’ sparare per uccidere. L’introduzione di questa perizia in questo modo comporta una valutazoine dei fatti falsata. Altra questione: io ho un passato da civilista, e mi interessano alcune questioni. Facciamo discorsi teorici, non riguardano la posizione del mio assistito, ma io affronto tutto il processo. Il Comune si costituisce per l’Amsa che sono societa’ che possono farlo in proprio, non hanno bisogno di un terzo che si costituisca per loro. Come per l’ATM. Poi. E’ compito istituzionale del comune tenere pulite le strade indipendentemnete da cio’ che accade. Non puo’ mica chiedere risarcimento per farlo. Ultima parte. La richiesta dei danni della parte civile CC. Sarebbe stato giusto se non ci fosse il Ministero come parte civile. DObbiamo pagare due volte lo stesso iddenizzo? Assurdo.
Veniamo alla posizione di LC. Seguiro’ la traccia del pm. Parto dalla preordinazione che ha gia’ trattato l’avv. Mazzali che sono fiero si sia formato nel mio studio. Il pm avrebbe dovuto identificare una entita’ organizzata a cui ricondurre tutti gli imputati a cui imputare il piano. Non puo’ dare in concorso la preordinazione a tutti, cosi’... Il pm ha fatto un generico riferimento ai centri sociali, anche artefici della campagna elettorale. [...] Questi imputati sono uniti da un unico valore: l’antifascismo. Questo condividono, e non come dice il pm le ragioni di indymedia. Il pm differenzia tre fasi: la fase ideativa, attribuendo la responsabilita’ agli imputati perche’ condividono tutti le ragioni. la fase preparativa e quella esecutiva. Proprio su quest’ultimo il pm usa la parola “contributo essenziale”. L’avvocato Mazzali ha gia’ esposto che non c’e’ niente a carico di questi imputati sulla fase preparativa. Veniamo alla parte esecutiva. Il pm ha evidenziato una serie di comportamenti che da soli o insieme comporterebbero il concorso. Pacifico. Ma nessun imputato e’ visto commettere un singolo atto di devastazione, quindi rispondono di concorso con ignoti che hanno compiuto la devastazione, identificata in : lancio di sassi, barricata, incitamento. Questi sono i comportamenti che diventano concorso. E cmq tutti gli odierni imputati hanno messo in atto uno o piu’ di questi comportamenti. Mi pare che l’avv. Mazzali abbia dimostrato che nessun imputato abbia messo in pratica nessuno di questi comportamenti. E il pm ha aggiunto che in ogni caso, la mera presenza non puo’ essere distinta dalla mera connivenza. Eh no! In questa situazione non esiste la presenza passiva, la sola presenza e’ agevolatoria. A questo punto mi chiedo, gli imputati e LC, sono da ritenersi responsabili in quanto arrestati perche’ presenti, o presenti perche’ arrestati. La differenza e’ sottile ma andiamo avanti. Cerchero’ di non ripetere quello che ha gia’ detto l’avv. Mazzali, perche’ nel caso di LC non ci sarebbe neanche da discutere. Perche’ questo e’ accaudto, questa e’ la domanda… Cerchero’ di essere velocissimo…
Abbiamo visto che questo verbale di arresto parla di LC, di DP, di altri arrestati. La notazione di servizio collegata a questi fatti dice una cosa importante, che dopo le ricordero’: che loro non possono aver osservato nuiente di quanto e’ successo prima, perche’ sono in piazza Lavater, distante dai luoghi dei fatti. Intorno alla una meno cinque o una, quando si sono messi in piazza Lavater, avviene la carica di sfondamento, e si vedono queste 20-30-40 camionette di polizia che entrano nel varco e vanno a posizionarsi intorno alla zona, nell’immediatezza o piu’ lontano. In questo stesso filmato si vede all’una e venti sull’orologio stradale di via morgagni, dove si vedono le camionette ferme che effettuano gli arresti. una e venti. Significa che i signori che hanno firmato dei verbali predisposti da altri. Non puo’ essere che cosi’, anche perche’ non si da che un poliziotto usi la stessa terminologia, vuole dire che il verbale era predisposto e che loro per ordini superiori l’hanno firmato. Da li’ bisogna partire per capire che qualcosa e’ stato preordinato, perche’ tutto parte cda un verbale d’arresto di questo tipo, di una pesantezza che ritroviamo poi negli atti del pm. [...] In carcere riscontrano prima che entri LC viene visitato: trauma da percosse all’orecchio. Non dice che e’ caduto. Dice “trauma da percosse”. Fotografiamo la situazione, se poi ci sono altre cose si vedra’. LC entra con un trauma da percosse. Si parla di tutto ma di questo non si parla. Si fa un elenco della spesa di 100 macchine ma non si parla di questa lesione. E penso che non ci sia neanche bisogno della denuncia. Si procede d’ufficio, da relazioni di medici legali. Sono superati i 40 giorni delle lesioni colpose. Si deve procedere d’ufficio. Non e’ stato fatto nulla. Ci sono devastazioni, subito, qua, arresti immediati… ma per lesioni non si puo’ procedere… Ci dovra’ essere un’azione penale per questo. [...] Veniamo al 15 marzo. LC viene sentito e il GIP Panassiti rifiuta al scarcerazoine per la gravita’ delle condotte. La d.ssa Panasiti ha firmato un atto contenente dichiarazioni false. dice “dapprima visti commettere devastazioni e saccheggi, poi osservati incendiare autovetture”. Ma come fa il GIP a dire una cosa che neanche i verbali di arresto lo dicono. Come si puo’ fare che un giudice terzo dica una cosa che non e’ vera! Che neanche gli operanti hanno affermato. Ma andiamo avanti “sono stati da essi operanti inseguiti”. Ma ora basta. ABbiamo visto che sono stati inseguiti da altro personale operante, ora basta. Per chiudere il cerchiuo e giustificare tutto si travisano addirittura non soloo i fatti ma i verbali. [...] Andiamo avanti: “LC e altri hanno ammesso la loro partecipazoine all’assembramento”. CHe LC volesse andare li’, ok. Che volesse partecipare a quello che e’ avenuto se lo inventa il giudice! [...] In una fase incontaminata LC dice le stesse cose che ha detto sempre e che sono state confermate dalle testimonianze. Si fa ridere in faccia dal tribunale del riesame. Mi si deve dare atto che a ogni richiesta si e’ risposto immediatamente, convinti che non ci fosse nessun problema a chiarire i fatti. [...]
Il tribunale del riesame avrebbe dovuto prendere atto di cio’ che il difensore ha notificato. Il tribunale del riesame chiamato impropriamente tribunale della liberta’, abbiamo della fantasia, per giustificare la permanenza in galera. A pag. 5 dell’ordinanza si legge: “nel contesto si colloca LC, inseguito e bloccato da agenti della PS e indicato nel verbale di arresto come uno dei piu’ attivi partecipanti ai fatti”. Come e’ possibile che un tribunale del riesame, un organo di controllo si permetta di scrivere una cosa simile? SI permetta di mentire per giustificare una detenzione in giusta. Fantasia o falso dovuto. Lascio a lei la risposta. Ma ce n’e’ ancora. Si continua a dire che la storia della bici e’ una fantasia, si continua a dire che e’ stato visto e seguito, tutto l’impianto viene confermato. Pag. 9: “d’altra parte nessuna circostanza delle difese di LC ha portato nessuna circostanza che faccia ritenere fondata la questinoe della bicicletta”. Ma ho citato oggi gli atti! [...]
E andiamo avanti, che non c’e’ limite… [...]
[ continua a citare le sentenze che hanno ingorato gli elementi delle indagini difensive e corroborato le mistificazioni delle precedenti ordinanze ]
Ma poi la storia della bicicletta; uno mi deve spiegare la compatibilita’ dell’andare a fare quello che dice il pm in bicicletta! E se poi io sono in bici insieme ad altri quando scappiamo io saro’ piu’ avanti, perche’ vado veloce il doppio, non stiamo facendo una opassaggiata! Allora nella ricostruzione c’e’ qualche problema. Lei non puo’ scrivere quello che ha scritto dopo quello che ha accertato lei, signor pm. Se scappava, scappava in bici. Ma se scappava in bici non era li’ dove lei dice che doveva essere. L’irruenza della mia esposizione rorale e’ nota. Nonostante nel corso delle indagini siano emerse le circostanze confermate da LC, c’e’ stato un accanimento che si e’ concretizzato in 4 mesi di carcere. Perche’? Dobbiamo avere una spiegazione. [...] QUando durante un arresto una persona subisce gravi lesioni deve essere costruito intorno ad essa un castello accusatorio. E se non ci fosse stata questa lesione? QUesta lesione attiva? Sarebbe stato gia’ fuori. [...] La giurisprudenza e’ concorde nel ritenere che e’ necessario un contributo causale, mentre la semplice assistenza, la semplice condivisione morale non realizzano il reato. Ciascun concorrente deve mettere in atto un contributo materiale percepibile dai sensi. [...] [ cita giurisprudenza sul concorso ] non vi e’ mai concorso quando l’individuo che realizza il delitto e’ fermamente risoluto a commetterlo. [...] NOn basta la consapevolezza di concorrere, ma la volonta’ di concorrere, la mera presenza sul luogo non implica la complicita’ morale. [...]
L’avvocato Pelazza ha gia’ visto la sproporzione della pena prevista dal codice Rocco, un codice fascista, perche’ dobbiamo chiamarlo per quello che e’. Faccio mie tutte le sue argomentazioni, ma mi limito a una valutazoine sulla richiesta della pena: 5 anni e 8 mesi. Ne’ il giudice ne’ il pm non sanno e non possono sapere cosa vogliono dire. Non sa cosa vuol dire il carcere, la sua umiliazione. Non voglio arrivare a sosteneer che il pm o il giudice avrebbero a imparare dal passare qualche tempoi imn carcere, ma sarebbe utile perche’ capirebbero che cosa comminano. Ho avuto una giovinezza cattolica e mi ricordo un opera. Devo dare atto che i cattolici sono in prima fila per il volontariato in carcere, ma facciamo che non ci siano condanne per esercitare questo volontariato. Ho concluso e chiedo l’assoluzoine
[ avvocato Vicini per TZ ]
[...]
La mia esperienza e’ ... vengo da Brescia, alcuni manifestanti sono venuti da Brescia, e anche per dare un taglio personale e non annoiare. Voglio citare che il 3-4 marzo a brescia 4 – 5 stufdenti di estrema destra sono arrestati per aver fatto attentati incendiari al cs magazzino 47. Una citta’ colpita dalla strage di piazza della loggia e che vede scritte di giovani di destra che inneggiano a un nuovo scoppio, che ha visto aggressioni pesanti con bastoni e coltelli, due attentanti incendiari ai centri sociali. Ma brescia non e’ isolata. Le stesse cose sono successe a milano, roma, verona. Si arriva all’11 marzo a ridosso dell’anniversario della morte di Dax ucciso a coltellate da tre fascisti. Questo per ricordare le ragioni nobili che hanno spinto tanti giovani a scendere in piazza. Il contesto e’ sicuramente degenerato, anche io sono stato incerto fino all’ultimo se partecipare alla manifestazione. Anche io ho letto i post su indymedia anonimi, ma non avrei mai prefigurato uno scenario come quello che si e’ verificato. Per parlare della preordinazione. [...] In realta’ anche quei post che vengono letti in quell’ottica non danno altro che di una conferenza stampa che sarebbe dovuta aversi in porta venezia, in cui i manifestanti non sono mai giunti. Quindi anche rispetto a come si era pensata la giornata e’ intervenuto un elemento di novita’ che ha modificato cio’ che e’ avvenuto alla giornata. QUello che e’ successo poi non possiamo dire che fosse prevedibile o previsto. Una manifestazione che voleva contrastare quella “nobile” parata fascista che e’ stato detto che era inopportuna il 21 gennaio in prossimita’ del giorno della memoria, ma diventa opportuna un mese dopo. In un mese l’antifascismo non e’ piu’ un valore delle autorita’ di PS. Marciare a bracci tesi e inneggiare al duce e’ opportuno a marzo ma non a gennaio. Questi sono i fatti. Dei fatti che devono essere letti con un approccio di asoluta prudenza nei confronti delle prove versate nel processo. Io passero’ in rassegna alcuni atti che ci dimostrano che c’e’ qualcosa che non va. CI puo’ essere l’ipotesi benevola che ci dice che in un contesto cosi’ caotico gli operanti non avessero la possibilita’ di leggere la situazione e individuare persone e condotte. Poi quando partono le cariche si sa il meccanismo dove colgo colgo… [...] La seconda ipotesi e’ quella che per esperienza mi pare piu’ credibile, dopo aver visto i vertici della polizia portare molotov in una scuola per coprire errori e condotte. Anche in questo caso potrebbe essere cosi’.
[...]
L’archiviazione ci da atto di un meccanismo di casualita’ che poi vediamo in termini di atti che non possiamo ignorare. O sono atti casuali o c’e’ un interpretazione un po’ distorta della realta’. Otto arrestati con verbali di arresto identici: “il predetto e’ stato fermato, il predetto reagiva con violenza all’arresto, e lo si doveva immobilizzare per arrestarlo”. Poi si scopre che non c’e’ stato nulla di questi fatti. La cura nel redigere i verbali arriva al fatto che anche le donne sono verbalizzate con il maschile. Un copia incolla senza arte ne’ parte. I verbali di arresto dichiarano circostanze false… poi possiamo usare degli eufemismi. Vediamo altri atti che non riguardano la posizione di ZT, ma che sottolineano come numerosi siano gli atti che riferiscono circostanze false. L’annotazione allegata al verbale dell’arresto di MB; le denunce degli ambulanti, che denunciano di aver perso 8000 pezzi di bigiotteria, o 40000 euro di materiali… in mezzo alle cariche… Forse qualche funzionario di polizia aveva bisogno di saccheggio visto che il capo di imputazione e’ devastazione e saccheggio, e se li e’ andati a cercare… Cosi’ direi per denuncie di rigature di auto arrivate 6 giorni dopo che si ritonra da sant moritz… denunce di 6 giorni dopo per un graffio… forse servono ad avvalorare un numero eclatante di episodi di danneggiamento per concretizzare il reato di cui al 419… molte denunce dicono “presumo possa essere successo li’...” Abbiamo una serie di elementi che non possono che generare perplessita’. Chi voglia leggerli sono li’. Questi elementi di perplessita’ non possono riguardare anche l’episodio di ZT, che e’ il civico 15 di corso buenos aires. Anche qui abbiamo diversi elementi probatori che ci danno conto di un fatto diverso da quello che sembra verosimile e che quindi si sottopongono alla necessita’ di una valutazione problematica. La notizia di reato dei cc parla di un gruppo che “dopo la seconda carica si nasconde al civico 15 notato sia dai cc che da cittdadini”. Il verbale di arresto gia’ dice altro: “contestualmente alla carica risolutiva, cc el battaglione veneto vengno informati da due commesse di aver visto un gruppo di manifestanti al civico 15”; non li vedono piu’, ma qualcuno li segnala. “i cc fanno irruzione e i manifestanti cercanod di occultare sulle scale e nel cortile materiale compromettente”, cosa che poi va confrontata con i sequestri. La relazione di servizio del battaglione cc piemonte. “Visti i cc del battaglione veneto, li raggiungiamo nel cortile dove trovano 20 persone travisate e armate. A seguito di minuziosa ricerca si trovano vari materiali in una scatola di cartone e sacchi neri”. Confrontiamo le versioni con quelle dei testi… “un gruppo di persone entra al civico 15 travisati e qualcuna con sassi, abbiamo fermato un cc che poi e’ entrato al 15” “abbiamo visto un gruppo entrare e chiudersi dentro; abbiamo avvisato un cc e dopo qualche minuto vari cc sono intervenuti”. Quindi quando viene dato nella notizia di reato non e’ vero evidentemente. Lasciamo perdere il verbale di sequestro della digos di mezz’ora dopo. La questione riguarda la valutazione della prova che non puo’ in questo caso piu’ che in altri che essere critica, e non puo’ partendo da queste discrasie non porsi il problema di valutazione generale della prova, tanto piu’ che abbiamo centinaia di ore di riprese video che non consentono di atrribuire a nessuno degli imputati nessuna delle condotte di devastazione. [...] Forse abbianmo un terreno dell’accusa che si poggia sui piedi d’argilla, anche considerando che il reato che si contesta prevede pene da 8 a 15 anni. Parlero’ anche di questo, anche se lo hanno gia’ fatto altri. Si e’ parlato dei precedenti, si e’ parlato della genesi di reato, si e’ parlato dell’assurgere di questo reato all’onore delle cronache nel 2001. Vorrei prima di tutto dire che genova e’ una cosa che andra’ discussa, in cui una citta’ per un intera giornata e’ stata oggetto di scontri e danneggiamenti, che hanno messo l’ordine pubblico in una situazione di seria difficolta’. Un giorno e una citta’. A milano discutiamo di qualche decina di metri di una strada, per 30-35 minuti. Ontologicamente sono due cose diverse. La devastazione allude a un’idea di distruzione totale che non mi pare si sia realizzata. Quello che temo e’ che il ricorso a questo reato da parte degli organi di polizia e’ all’interno di un tentativo di rinchiudere i reati sociali in reati che sono stati pensati per altre situazoini. Penso le azioni dimostrative nei supermercati che diventano rapine aggravate, penso alle occupazioni di case che diventano associazione a delinquere. Abbiamo una dilatazione della sfera giuridica a comprendere condotte che non sono quelle per cui la norma e’ stata pensata. Poi e’ vero che le norme si adattano ma ci sono dei limiti. Torniamo a parlare di devastazione. Mezz’ora di scontri in una via a milano, con qualche macchina incendiata, un negozio a fuoco, alcune vetrine scheggiate, degli atti dimostrativi ma che non hanno certo portato alla distruzione degli esercizi commerciali in questione. Non c’e’ stato ingresso negli esercizi commerciali, non c’e’ stata distruzione degli esercizi. Devastazione ha un senso preciso, anche lessicalmente… Bisogna intendersi.. forse per qualcuno quello che e’ accaduto in corso buenos aires corrisponde a questa descrizione, ma io non lo penso… il giudice si e’ un po’ inalberato quando in altra sede ho parlato di costruzione mediatica della devastazione, perche’ le immagini delle tv sono molto molto suggestive.. Tant’e’ che il GIP Panasiti parla di “notorio” riferendosi agli atti che tutti i giornali hanno riportato rispetto ai fatti. Il reato di devastazione non deve essere dimostrato… e’ un fatto notorio perche’ ce lo dice la televisione. Dobbiamo mettere in discussione l’esistenza del reato di devastazione perche’ ritengo quello che e’ successo a milano una serie reiterata di danneggimenti e incendi, perche’ non li ritengo sufficienti a configurare la fattispecie della devastazione. e non mi pare che valgano come paragone le sentenze di avellino-napoli. E’ un precedente giurisprudenziale sul quale peraltro io dissento ma che cmq attiene a ben altra situazoine, in cui tutto lo stadio e tutto il complesso e’ stato per lungo tempo preda di numerosi gruppi di tifosi che hanno distrutto tutto. [...] A Milano basta dare i numeri civici degli esercizi toccati: nr 4-8-10. Pochi metri. Pochi metri bastano per la devastazione? Non lo credo. [...] O mi si dimostra che da parte degli imputati c’era un intento preordinato di devastazione o io non posso rispondere di null’altro ceh eventualmente dei miei danneggiamenti o altre fattispecie. [...] Perche’ poi la difficolta’ delle difese e’ quella di una richiesta di pena che trascende in maniera esorbitante le singole responsabilita’ individuali, in particolare per quanto mi riguarda per TZ. La necessita’ di individualizzare le condotte e i trattamenti. Cosa che ci porta al concorso, su cui saro’ breve dato che e’ gia’ stato affrontato. Io vorrei fare riferimento anche io a una sentenza del 2003, una sentenza di cassazione che riguardava a una manifestazione in cui si distribuiva hascish. La sentenza diceva: “la partecipazione a una manifestazione che prevede atti dimostrativi di illecito non rileva come possibile concorso , ma deve esplicitarsi in specifiche condotte”. La d.ssa Panasiti ci dice che nel caso in questione i gravi indizi in questione sono da ritenere sussistenti non solo della partecipazione a una manifestazione ma dell’estrinsecarsi di singole condotte e del rapporto associativo. Il problema e’ che mancano le singole condotte. Non abbiamo condotte specifiche. [...] Quindi come sciogliamo questo nodo? L’unico elemento che collega TZ e tutto il gruppo del civico 15 alla possibile partecipazione in codotte attive che li colleghi alle altre persone sia il possesso che e’ stato sequestrato nel cortile. Cioe’ si dice: “cioe’ se eri cosi’ bardato allora hai agevolato le condotte degli altri.” Anche se cosi’ fosse io posso partecipare a una manifestazione indossando un casco pensando che la manifestazione possa mettermi in condizione di dovermi proteggere. Non puo’ essere indicatore della volonta’ di partecipare a un disegno complessivo di partecipazione. Abbiamo due verbali di sequestro. Il secondo e’ contro ignoti e non puo’ essere altrimenti, perche’ quando vi entrano non si sa chi ha portato li’ quelle cose. [...]
Cioe’ trovano sei caschi, e dove li avevano nascosti che i cc non li hanno trovati? Idem per altre cose. I primi oggetti trovati nel primo verbale che vengono attribuiti a 19 persone che come dire… attribuire qualcosa a tutti e’ come attribuirlo a nessuno. Cmq si trattava di qualche bastone, qualche passa montagna, non in numero tale di consentire l’armamento e il travisamento di tutti. [...] Io sto scappando, a me che me ne frega se di fianco a me qualcuno ha un bastone o un casco o uno scudo… io sto scappando. Le cariche sono secondo un meccanismo casuale, e ce lo dicono le dieci e otlre archiviazioni. Lo sanno tutti. Lo sappiamo, noi, gli imputati e penso anche i giudici. Allora evidentemente c’e’ un problema serio che riguarda la possibilita’ di attribuire il reato di devastazione e saccheggio. [...] Non aggiungo altro. Non c’e’ nessuna foto, non c’e’ immagini, non c’e’ nulla. E’ devastante in questo caso il deserto del quadro probatorio per una persona che e’ da quattro mesi in stato di arresto. Non aggiungo altro ed e’ difficile fare richieste in subordine nei casi di condanna… perche’ se condanna ci deve essere non puo’ certamente essere nei termini del pm. Perche’ la devastazione delle vite delle perosne imputate a cui non sono attribuire nessuna condotta, non puo’ essere. Si deve riportare la sanzione in ambiti di ragionevolezza. Questo non puo’ che avvenire con la valutaozine di aggravanti, attenuanti e via dicendo. Il pm le ha ritenuti equivalenti. Mi pare sia assurdo. [...] Penso che l’aggravante piu’ grave per il pm e cioe’ quella dell’aver agito in piu’ di 5 persone sia inapplicabile al reato di devastazione e saccheggio, un reato che non puo’ essere individuale, e c’e’ molta dotrrina in proposito. [...] [ parla dell’attenuante di cui all’art. 62 nr 1 , ricordando la medaglia d’oro per la resistenza di milano e il fatto che non e’ necessario per l’attenuante valutare la condotta criminosa. ] [...] Perche’ poi il problema dell’11 marzo non e’ stata la lesione dell’OP ma che la manifestazione del pomeriggio che mette si in pericolo i fondamenti della convivenza civile nel nostro paese, quella e’ passata inosservata. Mi rendo conto che una auto in fiamme scuote di piu’ le coscienze che il pericolo della riformazione delle organizzazioni fasciste. C’e’ la questione dell’art 116 del c.p. Un punto complicato perche’ configurare il concorso anomale vorrebbe dire ammettere che chi e’ sceso in piazza voleva commettere un reato e poi ne ha commesso un altro. In quanto tale e’ una linea difensiva scomoda. Pero’ se il presupposto del giudice e’ quello che c’e’ stata devastazione, allora non c’e’ problema. Tutte le persone avevano prefigurato o previsto come possibile il realizzarsi di quello scenario… O era solo uno scenario prevedibile ma non previsto. Non mi spingo oltre ma sicuramente rientra nel 116 c.p. Bisognera’ pero’ spiegare perche’ persone che non sono state viste compiere alcun episodio specifico devono portarsi a casa 5 anni e 8 mesi. Anche il meccanismo del 116 vale a far inquadrare l’episodio. [...]
Non ci si puo’ accontentaer dell’equivalenza tra attenuanti e aggravanti. E questo e’ il meccanismo attraverso il quale il giudice puo’ rendere piu’ digeribile una sanzione. Digeribile e’ un termine improprio per una decisione ingiusta, ma si fa capire. La speranza e’ che non ci sia bisogno di porsi il problema di quale pena. Ho redatto delle conclusioni scritte che per la verbalizzazione scritte che per la verbalizzazione aiutano. Conlcudo chiedendo l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto e perche’ il fatto non sussiste. In subordine erogare una pena contenuta nei limiti che prevedono la sospensione della pena. Concludo con la richiesta di scarcerare il mio assistito, dopo che la misura cautelare e’ durata 4 mesi, per il problema di inquinamento delle prove e la possibilita’ di reiterazione del reato. Sulla prima a processo istruito non si commenta. Sulla seconda il problema per me non sussiste. Non vedo come argomentare la possibilita’ che persone incensurate ripetano un reato cosi’ grave come il 419 c.p. Prima che si possano riproporre situazioni in cui si ripeta una situazione come l’11 marzo penso che debba passare parecchio tempo. Questo valeva il 12 marzo. Oggi sono passati 4 mesi. Vero il passare del tempo non implica effetti sulla prognosi di pericolosita’ sociale, ma abbiamo persone incensurate alla prima esperienza carceraria. Immaginiamo che il senso della custodia cautelare sia quello della deterrenza dal commettere altri reati. se anche si pensasse che all’epoca avesse senso, oggi ritengo che non abbia piu’ alcun criterio. In tal senso le misure cautelari penso che possano essere contenute a misure meno afflittive.
(segue)
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