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LA SOCIETA' ENTRA IN CARCERE
Art. 68 - Partecipazione della comunita' esterna all'azione rieducativa
1. La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunita'
esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini
e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private previste dall'articolo
17 della legge.
3. Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto,
stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei
compiti.
Art. 117 - Visite agli istituti
1. Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalita' dei detenuti
e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni
di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non e' consentito
fare osservazioni sulla vita dello istituto in presenza di detenuti o internati,
o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.
Art. 120 - Assistenti volontari
1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della
legge e' data a coloro che dimostrano interesse e sensibilita' per la condizione
umana dei sottoposti a misure privative e limitative della liberta' ed hanno
dato prova di concrete capacita' nell'assistenza a persone in stato di bisogno.
L'autorizzazione puo' riguardare anche piu' persone appartenenti ad organizzazioni
di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni
degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuita' di presenza in
determinati settori di attivita'. La revoca della convenzione comporta la decadenza
delle singole autorizzazioni.
2. Nel provvedimento di autorizzazione e' specificato il tipo di attivita'
che l'assistente volontario puo' svolgere e, in particolare, se egli e' ammesso
a frequentare uno o piu' istituti penitenziari o a collaborare con i centri
di servizio sociale.
3. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione
della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale e' positiva,
si considera rinnovata.
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